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Tenutosi un incontro presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro sui contenuti della circolare n. 7/2019

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Incontro presso l’INL – Chiarimenti circolare n. 7/2019

29 Maggio 2019
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Si è tenuto il 28 maggio scorso, presso la sede dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, un incontro con l’Ispettorato stesso e il Ministero del Lavoro, cui l’ANCE ha partecipato, a seguito di formale richiesta, unitamente ai rappresentanti della Lega Coop Produzione e Servizi e delle Associazioni artigiane (Anaepa Confartigianato, CNA costruzioni, Casartigiani, CLAAI). A tale incontro sono stati convocati anche i Sindacati Confederali CGIL, CISL e UIL e le rispettive  Organizzazioni sindacali di settore (FILCA-CISL, FENEAL-UIL e FILLEA-CGIL).
 
Tale incontro è stato richiesto con urgenza al fine di ottenere gli opportuni e necessari chiarimenti in merito alle indicazioni contenute nella  allegata Circolare dell’INL n. 7 del 6 maggio scorso recante “Art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006-benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva”, indicazioni che hanno destato molta preoccupazione.
 
Come noto, infatti, tale Circolare, pur ribadendo, nelle premesse, la necessità di rispettare le condizioni che subordinano il godimento dei benefici normativi e contributivi, di cui all’art. 1, comma 1176 della L. n. 296/2006, ha, poi, espresso argomentazioni risultate particolarmente sintetiche, esponendo la circolare stessa a dubbi interpretativi.
 
E’ stato, infatti, specificato che “anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere i trattamenti economici e retributivi equivalenti o superiori a quelli previsti dai Ccnl comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, può legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati all’art.1, comma 1176 della L. n. 296/2006 (…); ciò, pertanto, a prescindere di quale sia il contratto collettivo “applicato” o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la “applicazione” di uno specifico contratto collettivo”.
 
Sul punto, sia i Sindacati confederali che le parti sociali di settore hanno manifestato forti perplessità, anche in ordine alle modalità di applicazione di tali indicazioni per il settore dell’edilizia.
 
E’ stata primariamente ribadita, infatti, la necessità di considerarne le specifiche peculiarità, connesse anche alla presenza di un articolato sistema bilaterale, costituito dalle Casse Edili che erogano ai lavoratori una parte considerevole del trattamento retributivo dovuto dalle imprese (ferie e gratifica natalizia) nonché prestazioni di welfare, dai Comitati paritetici territoriali – Cpt, che si occupano della prevenzione di infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro e dalle Scuole Edili, alle quali è demandato di provvedere alla formazione dei lavoratori.
 
Sono stati, altresì, ricordati i diversi pronunciamenti di una ormai consolidata dottrina e giurisprudenza, confluiti nelle attuali norme di legge, che fanno discendere dall’applicazione della contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l’obbligo del rispetto anche delle norme legate al sistema bilaterale.
 
E’ stato, inoltre, ribadito che gli adempimenti relativi all’iscrizione e al versamento dei contributi alle Casse Edili sono oggetto, come noto, dell’accertamento della regolarità contributiva (Durc) che, per le imprese edili, è effettuato, oltre che da Inps e Inail, anche dalle Casse Edili stesse (DM 30/01/2015).
 
Dovrà, dunque, essere verificato il pieno rispetto, non solo formale ma anche sostanziale, degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e territoriali, che garantiscono il trattamento economico/normativo da riconoscere ai lavoratori; ciò, nel settore edile, si concretizza nell’applicazione della contrattazione di settore e dalla relativa iscrizione agli Enti bilaterali che, come più volte sostenuto anche dal Ministero del Lavoro, costituisce “parte normativa”.
 
Per tale ragione, è stato richiesto un intervento a chiarimento della circolare, con un’apposita comunicazione, al fine di fugare ogni dubbio e garantire una uniformità di comportamento nella verifica dell’applicazione della contrattazione collettiva di riferimento, a tutela dei lavoratori interessati, nonché della leale concorrenza degli operatori del mercato.
 
Al riguardo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Ministero del Lavoro, al fine di fugare ogni dubbio ed evitare interpretazioni fuorvianti, hanno chiarito che l’intento della Circolare, diversamente da quanto rilevato, è esclusivamente di limitare le elusioni contributive e “dare maggiore forza ai c.d. contratti leader”.
 
Le intenzioni dell’Ispettorato, infatti, non erano, in alcun modo, quelle di mettere in discussione l’impianto ormai consolidato e riportato in molteplici disposizioni normative, relativo anche al criterio della “maggiore rappresentatività in termini comparativi”.
 
Con espresso riferimento al settore dell’edilizia è stato, inoltre, confermato che l’iscrizione e il versamento in Cassa Edile rappresenta un trattamento economico e normativo e, pertanto, obbligatorio e vincolante per tutti coloro che svolgono attività edile.
 
Nel confermare, pertanto, il massimo riconoscimento del ruolo rivestito da sempre dalla contrattazione “leader” e nel ribadire la volontà, sia del Ministero del Lavoro che dell’Ispettorato, di contrastare fenomeni di “dumping contrattuale”, è stata manifestata la disponibilità a fornire, in tempi brevi, ulteriori elementi di chiarimento alla circolare in esame.
 
Si fa riserva di fornire tempestivi aggiornamenti in merito.

36137-INL_circolare_7_2019 pdf.pdfApri
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