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Con la risposta all’istanza di interpello n. 3/2019 il Ministero del Lavoro ha chiarito che per l’autorizzazione e l’installazione degli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo non opera l’istituto del silenzio-assenso. Occorre, pertanto, un espresso atto autorizzativo (accordo sindacale o provvedimento ministeriale).

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Autorizzazione impianti audiovisivi– Interpello n. 3/2019

13 Maggio 2019
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Il Ministero del Lavoro ha risposto, con l’allegata nota n. 3/2019, all’istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, in merito alla fattispecie del silenzio-assenso per la richiesta di autorizzazione e istallazione degli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo ex art. 4, co.1[1] della L. n. 300/1970.
In particolare, l’istante ha chiesto se il silenzio dell’amministrazione competente equivalga, ai sensi della L. n. 241/1990, ad un assenso tacito e, quindi, ad un accoglimento dell’istanza di installazione degli impianti suddetti.
Il Dicastero ha precisato, in via preliminare, che il dettato normativo affida, prioritariamente, la possibilità di installare tali impianti agli accordi tra datore di lavoro e rappresentanza sindacale, subordinandone l’autorizzazione stessa dell’Ispettorato solo nelle ipotesi di mancanza di accordo.
Nel sottolineare, inoltre, la stretta connessione tra la verifica delle esigenze organizzative e produttive e il necessario rispetto delle disposizioni in materia di privacy, il Ministero ha chiarito che, in assenza di un espresso atto autorizzativo, negoziale (accordo sindacale) o amministrativo (autorizzazione ministeriale), non è possibile installare ed utilizzare impianti di controllo.
L’istituto del silenzio-assenso non opera, dunque, in tale fattispecie, come già chiarito dal Ministero con la nota n. 7162 del 16/04/2012 nonché dal consolidato orientamento giurisprudenziale.

 


[1] 1.  Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

35952-Ministero del Lavoro – Interpello-3-2019.pdfApri
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