In relazione, all’esame, in prima lettura, in sede referente, presso la Commissione Lavoro del Senato del disegno di legge sul salario minimo (DDL 658/S e abb), l’Associazione ha evidenziato le proprie osservazioni sui contenuti del testo.
In particolare, ha rilevato l’importanza di distinguere nettamente tra attività già coperte dalla contrattazione collettive e nuove attività nelle quali non esiste alcuna contrattazione collettiva di riferimento. Allo stesso tempo, è necessario chiarire che nei contratti collettivi il valore minimo individuato e pari a “9 euro all’ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali” debba, in ogni caso, essere considerato quale valore complessivo.
Nel settore dell’edilizia, infatti, il trattamento retributivo è ben superiore a tale valore e pari, per l’operaio comune (parametro 100) a circa 13 euro, considerando minimo, contingenza, EDR, rateo 13^, rateo TFR, rateo ferie e Indennità territoriale di settore (ITS), tutte voci che sono parte integrante della retribuzione che, per gli operai del settore edile, è riconosciuta anche tramite il Sistema bilaterale di settore (Casse Edili). Prevedere, dunque, un minimo pari a 9 euro applicabile a tutti i settori, indipendentemente dalla presenza di una contrattazione collettiva di riferimento, potrebbe determinare la fuga dal contratto collettivo, in quanto considerato più oneroso, a scapito anche di fondamentali previsioni in termini di formazione e sicurezza dei lavoratori.
Ha, altresì, sottolineato la necessità di circoscrivere l’ambito di applicazione del disegno di legge alla sola istituzione del salario minimo orario, ritenendo opportuno che l’individuazione dei criteri di misurazione e di verifica della rappresentanza datoriale siano rimessi ad un apposito disegno di legge sulla materia.
Ha, infine, evidenziato l’opportunità di lasciare la definizione dei meccanismi di adeguamento salariale (incremento annuale basato sull’indice Ipca) alla contrattazione collettiva, come oggi avviene per tutti i settori aderenti al Protocollo stipulato da Confindustria, CGIL, CISl e UIL, senza determinare un meccanismo automatico di incremento salariale annuale e indipendente dalla contrattazione collettiva.
Le proposte ANCE saranno oggetto di valutazione nel corso dell’iter formativo del provvedimento.