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Inps: non sono cumulabili i trattamenti pensionistici anticipati e la Naspi - Questo è reso dai chiarimenti contenuti nella circolare n. 88/19 dell'Istituto previdenziale

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Rapporti tra i trattamenti pensionistici anticipati e la NAspi

13 Giugno 2019
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Con l’allegata circolare n. 88/19 l’Inps ha fornito importanti chiarimenti, condivisi dal Ministero del Lavoro, in relazione ai rapporti tra prestazioni a sostegno del reddito, in particolare la Naspi, e trattamenti pensionistici anticipati disciplinati dal decreto-legge n. 4/19 (pensione quota 100, pensione anticipata, opzione donna e lavoratori precoci).
La pensione con quota 100, che si perfeziona con un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, è riconosciuta una volta trascorso il periodo previsto per l’apertura della “finestra mobile” (i lavoratori del settore privato che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza della pensione trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi).
Il diritto alla pensione con quota 100 ha reso necessario un approfondimento sulla eventuale compatibilità tra Naspi e trattamento pensionistico anticipato, tenuto conto dell’incompatibilità prevista per l’indennità di disoccupazione Naspi, che decade una volta raggiunti i requisiti per la pensione di vecchiaia ed anticipata.
A tal riguardo, l’Istituto ha chiarito che, per i soggetti che pur nel rispetto dei requisiti previsti non si avvalgono della facoltà di richiedere l’accesso a quota 100, la domanda di disoccupazione Naspi nel triennio 2019-2021 deve essere meritevole di accoglimento.
Allo stesso tempo, i soggetti che, stanno già percependo l’indennità di disoccupazione Naspi non decadono dalla prestazione anche nel caso di raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata.
Diversamente, per i soggetti che richiedono l’accesso al trattamento di pensione con quota 100 e che percepiscono la Naspi o che intendono fare domanda di Naspi, è prevista la perdita del diritto alla stessa a partire dalla prima data di decorrenza utile per l’accesso alla pensione anticipata.
L’Inps, pertanto, conferma in maniera chiara l’incumulabilità delle due prestazioni.
L’applicazione di tale criterio comporta pertanto la reiezione delle domande di NASpI per le quali la fruizione dell’indennità dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della richiesta prestazione di pensione con quota 100.
Gli stessi principi sopra richiamati riguardano la pensione anticipata ordinaria che, analogamente a quota 100, viene riconosciuta dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contribuivi; anche in questo caso, pertanto, è possibile fruire della Naspi fino alla data di apertura della finestra, ovvero fino alla decorrenza della pensione.
Quanto alla pensione anticipata c.d. opzione donna è possibile fruire della Naspi fino alla prima decorrenza utile successiva alla presentazione della domanda di trattamento pensionistico.
I lavoratori precoci che perfezionano i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dopo tre mesi.
In tal caso, l’assegno di disoccupazione Naspi decade a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata.
La nota in oggetto, infine, ricorda che la titolarità a percepire l’assegno ordinario di invalidità, anche se sospeso in favore della NASpI, non consente l’accesso alla pensione anticipata. In tale caso, pertanto, non ricorre la condizione per la decadenza dalla NASpI, considerato che il titolare di assegno ordinario di invalidità non perfeziona i requisiti per la pensione anticipata.

36340-Circolare n 88 2019.pdfApri
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