Bonus mobili – OK al beneficio per l’acquisto di una lavasciuga – R. 245/2019
Con la Risposta n.245 del 16 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate riconosce il bonus mobili, collegato ad interventi di ristrutturazione, per l’acquisto di una lavasciuga biancheria in classe energetica A.
Come noto, la detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata (cd. bonus mobili), in vigore fino al 31 dicembre 2019, è ammessa, in favore di soggetti privati, unicamente nell’ipotesi in cui vengano eseguiti interventi che consentano di usufruire della detrazione IRPEF del 50% per il recupero edilizio delle abitazioni[1].
In particolare, l’acquisto agevolato deve riguardare mobili o grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) e le apparecchiature per cui è prevista l’etichetta energetica.
I mobili e gli elettrodomestici devono essere finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La misura della detrazione è stata fissata in misura pari al 50% delle spese sostenute, per un importo massimo di 10.000 euro, da ripartire in 10 anni.
Al riguardo, nella Risposta n.245/2019 l’Agenzia delle Entrate specifica che, fermi restando tutti gli altri requisiti per fruire del beneficio, è agevolato anche l’acquisto di una lavasciuga di classe energetica A.
Infatti, anche tale elettrodomestico deve essere dotato di etichetta energetica, come richiesto sia dalla disciplina agevolativa, sia dalla specifica normativa di settore (cfr. D.M. 7 ottobre 1998)[2], e attualmente, per le lavasciuga di biancheria, la classe A risulta quella di massima efficienza energetica.
Per completezza, si ricorda che, per il 2019, il bonus mobili viene riconosciuto in favore di coloro che hanno avviato interventi edilizi agevolabili a decorrere dal 1° gennaio 2018, escludendo quelli iniziati antecedentemente a tale data.
Nel caso di interventi avviati nel 2018 e proseguiti nel 2019, il limite di 10.000 euro opera al netto delle spese eventualmente già agevolate nel 2018.
[1] Cfr., l’art.16, co.2, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co.67, lett.b., n.2, della legge 145/2018 – cfr. ANCE “Legge di Bilancio 2019 – Focus fiscale” – ID n.34748 del 10 gennaio 2019.
[2]Cfr. al riguardo, anche la C.M. 7/E/2018 e la Guida dell’Agenzia delle Entrate relativa al bonus mobili – ANCE “Bonus Ristrutturazioni e Bonus mobili: l’Agenzia delle Entrate aggiorna le guide”- ID n.35071 del 15 febbraio 2019.
36767-Risp. n.245 del 16 luglio 2019.pdfApri