In relazione all’iter del disegno di legge di conversione del decreto legge 59/2019 recante “Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020” (DDL 1374/S – Relatore Sen. Loredana Russo del Gruppo M5S), all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Istruzione, l’Associazione ha evidenziato, nelle sedi parlamentari competenti, le proprie osservazioni sui contenuti del provvedimento.
In particolare, l’Associazione si è soffermata sulla disposizione del testo che consente al Commissario straordinario – da nominare per garantire l’integrità e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale di Roma Capitale, nonché per agevolare la tempestiva realizzazione degli interventi relativi alla manifestazione sportiva UEFA 2020 nel territorio di Roma Capitale – di derogare a diverse norme del Codice dei contratti pubblici riguardanti le procedure di gara (d.lgs. n. 50/2016) e, nello specifico, la possibilità di ridurre i termini di gara e di consentire il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ex art. 63 del Codice.
Al riguardo, ha evidenziato la necessità di superare le suddette deroghe, non condivisibili considerando che le uniche emergenze che possono giustificare l’adozione di misure straordinarie e derogatorie ai principi di massima concorrenza sono quelle dovute a circostanze oggettive ed imprevedibili. Tra queste ultime, pertanto, non possono essere ricomprese quelle connesse all’organizzazione di eventi sportivi o alla tutela del patrimonio artistico-culturale che, in quanto tali, avrebbero dovuto e potuto essere programmate con congruo anticipo.
Peraltro, la stessa Legge delega per il recepimento delle nuove direttive in materia di appalti e concessioni (Legge n. 11/2016) ha, tra i suoi principi, quello relativo al divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, fatta eccezione per singole fattispecie, connesse a particolari esigenze collegate a situazioni oggettivamente emergenziali. Principio ripreso anche dal Codice appalti che ha previsto deroghe alle procedure ordinarie al solo ricorrere di circostanze di somma urgenza e nei limiti strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, nonché laddove si verifichino situazioni fronteggiabili con interventi di protezione civile.
La proposta dell`ANCE è stata sostanzialmente condivisa e sarà oggetto di valutazione nel corso dell`iter formativo del provvedimento.