Ecobonus e cessione del credito: meno limiti se il cedente è no tax area
Il contribuente che ricade nella cd. “no tax area” può cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione da Ecobonus anche “ad altri soggetti privati” non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Con la recente Risposta n. 298 del 22 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate torna sui limiti soggettivi della cessione del credito di imposta in caso di Ecobonus ampliando la platea dei soggetti cessionari, quando il cedente della detrazione appartiene alla cd. “no tax area”.
Si ricorda che la facoltà di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante in caso di lavori che comportano la riqualificazione energetica, sia di parti comuni di edifici condominiali che di singole unità immobiliari, è riconosciuta a tutti i potenziali beneficiari delle detrazioni che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione, in quanto l’imposta lorda (IRPEF o IRES) è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta[1], come nel caso degli appartenenti alla cd. “no tax area”.
Appartengono a questa categoria i soggetti che nel periodo di imposta precedente a quello in cui le spese sono sostenute, si trovano nelle seguenti condizioni[2]:
· pensionati con redditi inferiori o uguali a 7.500 euro annui;
· lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore o uguale ad 8.000 euro;
· soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inferiori o uguali a 4.800 euro.
In linea generale, sia riguardo all’Ecobonus che al Sismabonus, l’Agenzia delle Entrate è ripetutamente intervenuta[3] limitando il novero dei possibili cessionari a:
· fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
· “altri soggetti privati”[4], intendendosi per tali i soggetti (persone fisiche, esercenti lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), che, seppur diversi dai fornitori che realizzano gli interventi, siano comunque collegati[5] al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Solo per i “no tax area” sussiste, invece, la possibilità di cedere il credito corrispondente all’Ecobonus, a banche e altri istituti finanziari.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella CM 11/E/2018, la limitazione delle cessioni possibili (una sola oltre quella originaria) e dei cessionari identificabili come “altri soggetti privati” ai soli soggetti collegati con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, è legata al parere espresso dalla Ragioneria Generale in merito all’impatto negativo sui saldi di finanza pubblica che una cedibilità illimitata dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni, avrebbe potuto avere.
Con la Risposta in commento, riferita all’istanza di un contribuente “no tax area” che chiede di poter cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante per lavori agevolati con l’Ecobonus, al genitore che ha finanziato l’intervento, l’Agenzia apre alla cessione del credito anche a soggetti non collegati.
Infatti, in tal caso, la cessione ad un soggetto diverso dal fornitore, ma non collegato al rapporto da cui origina la detrazione, viene ammessa espressamente: «Con riferimento ai soggetti cessionari si fa presente che la norma fa generico riferimento ai “soggetti privati” diversi dai fornitori non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione».
[1] Cfr. sul punto, anche la CM 7/E/2018 e CM 11/E/2018.
[2] In particolare, viene richiamato l’art. 11, co.2, e 13, co. 1, lett. a) – co. 5, lett. a), del D.P.R. 917/1986 – TUIR.
[3] Cfr. Circolari n.11/E/2018 e n.17/E/2018.
[4]Si veda l’art.14, co. 2-ter e 2-sexies, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013, per l’Ecobonus.
[5] A titolo esemplificativo, l’Agenzia delle Entrate ha considerato “soggetti collegati” con la detrazione originaria:
– gli altri condòmini, in caso di interventi eseguiti sulla parti comuni condominiali (CM 11/E/2018);
– le società facenti parte dello stesso gruppo dell’impresa esecutrice degli interventi agevolati (CM 11/E/2018);
– in caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio o ad una Rete, le altre società consorziate o retiste che non hanno realizzato direttamente gli interventi, oppure anche lo stesso Consorzio o la Rete (CM 17/E/2018);
– i subappaltatori e i fornitori di cui si serve l’impresa per realizzare gli interventi agevolati (CM 17/E/2018);
– i subappaltatori e i fornitori che realizzano lavori non inclusi nell’ambito operativo dei bonus, purché si tratti di interventi rientranti complessivamente nello stesso contratto d’appalto da cui originano le detrazioni medesime (CM 17/E/2018);
– i soci lavoratori dell’impresa subappaltatrice (Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.109/2019);
– le società che, tramite contratto di somministrazione, forniscono personale alle imprese appaltatrici di interventi per cui è consentita la cessione del credito (anche nell’ipotesi in cui la società che svolge l’attività di somministrazione di lavoro partecipi a un’associazione temporanea di imprese -o raggruppamento temporaneo di imprese- per l’assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito (Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.61/2018);
36750-Risp. n.298 del 22-7-2019.pdfApri