In Parlamento, presso la Commissione Bicamerale per le Questioni regionali, stanno proseguendo le audizioni dei soggetti istituzionali nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul processo di attuazione del “regionalismo differenziato” ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Nelle ultime seduta sono stati auditi il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, ed il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa che si sono soffermati sulle materie di propria competenza.
In particolare il Ministro Toninelli ha evidenziato, oltre alle specifiche richieste di singole Regioni, che:
– con riferimento alla protezione civile (parte rischio sismico) si è ritenuto possibile prevedere l’attribuzione alle Regioni della competenza legislativa e amministrativa a disciplinare procedure semplificate, limitatamente agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti da norme statali e nel rispetto della normativa tecnica delle costruzioni e di ogni altra normativa tecnica statale volta a tutela la sicurezza e l’incolumità pubblica;
-con riferimento al governo del territorio, si ritiene cedibile la competenza legislativa e amministrativa in ordine alla semplificazione dei procedimento amministrativi relativi ai titoli abilitativi; alla facoltà di ampliare e ridurre l’ambito di applicazione della Scia in alternativa al permesso di costruire;alla definizione dei casi e delle modalità di corresponsione del contributo di costruzione; alla disciplina del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici; nonché alla facoltà di disapplicare le disposizioni di principio delle leggi dello Stato, successive alla data di approvazione dell’Intesa, aventi incidenza sulla disciplina regionale relativa al contenimento del consumo di suolo e alla rigenerazione urbana nonché all’approvazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
-con riferimento alle grandi reti di trasporto ed, in particolare, con riferimento alla gestione delle infrastrutture autostradali, viene evidenziato che il trasferimento comporterebbe anche la devoluzione della relativa gestione di tratte autostradali con la conseguente “destrutturazione” del sistema a rete di cui è necessario garantire l’unità del sistema nazionale. Pertanto si ritiene necessario mantenere allo Stato le funzioni relative all’esercizio del ruolo di concedente, alla determinazione dei regimi tariffari e all’espletamento delle attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.
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Il Ministro dell’Ambiente, nel corso della propria audizione, ha evidenziato – all’esito della trattativa fin qui svolta – che è stato già prospettato:
-il riconoscimento di significative forme di autonomia differenziata in campo ambientale, consistenti principalmente in una clausola generale di attribuzione di potere normativo entro il limite dei livelli essenziali di tutela stabiliti dallo Stato e dalle esigenze di carattere ultra regionale;
-il trasferimento di funzioni normative e amministrative nel rispetto delle norme statali sul procedimento amministrativo.
Con riferimento alle singole materia di competenza ha rilevato che:
-nella materia tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, l’intesa contiene, tra l’altro, una disposizione che mira a riconoscere alle Regioni interessate un potere di iniziativa qualificata concernente l’adozione di regolamenti di competenza dello Stato. E’ previsto, in particolare, un obbligo di adeguamento degli atti amministrativi rilasciati dalle Regioni sulla base della disciplina regionale cedevole al sopravvenire di quella statale;
–in tema di rifiuti sono state individuate le funzioni statali non trasferibili e prevista, per perseguimento di esigenze unitarie, la cedevolezza degli interventi regionali al sopravvenire degli interventi statali nonché il coinvolgimento in chiave consultiva del sistema a rete per la protezione dell’ambiente del quale è parte l’ISPRA;
–in tema di difesa del suolo è prevista l’attribuzione alla Regione di funzioni amministrative concernenti l’approvazione delle varianti dei piani di bacino distrettuale di natura non sostanziale. In particolare, la previsione richiama l’individuazione delle componenti di esclusivo interesse della singola Regione, ai sensi dell’articolo 66, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 152/2006, vincolando cautelativamente l’azione anche al parere favorevole dell’Autorità di distretto;
-per quanto attiene alla disciplina del danno ambientale, la bozza dell’intesa prevede una disposizione che mira a trasferire alle Regioni interessate le funzioni amministrative di prevenzione e ripristino ambientale, di cui al Titolo II, della Parte VI, del d.lgs n. 152 del 2006, con la garanzia dell’intervento sostitutivo dello Stato in caso di inadempimento da parte della Regione.
Il principale profilo in ordine al quale il Ministero dell’Ambiente ritiene ipotizzabili ulteriori aperture, riguarda le bonifiche.
A tale riguardo, la disposizione contenuta nel testo dell’intesa ipotizza di intestare alle Regioni interessate anzitutto poteri di proposta, nonché la realizzazione degli interventi di cui all’art. 250 del D.lgs. n. 152 del 2006. In particolare si prevede di riconoscere alle Regioni la gestione amministrativa dei siti di bonifica interamente ubicati sul territorio regionale mentre si conserva in capo al Ministero il potere di qualificare detti siti come di interesse nazionale.
Viene, altresì, evidenziato che il Ministro ha confermato il proprio diniego rispetto al trasferimento delle funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale poiché ai sensi dell’art. 118, comma 1 Cost. l’allocazione a livello regionale dei procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, riguardanti progetti e opere attualmente attribuiti allo Stato, richiede la dimostrazione, caso per caso, dell’insussistenza di esigenze unitarie di livello statale. Solo in tale ipotesi, infatti, la predetta allocazione potrebbe ritenersi costituzionalmente corretta sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.