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IVA, l’Agenzia delle Entrate chiarisce un caso di non imponibilità con la Risposta ad Interpello n.366 del 2019

Archivio, Fiscalità e incentivi

Non imponibilità ad IVA, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

6 Settembre 2019
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Non imponibili ad IVA solo i contratti conclusi tra appaltatore e Amministrazione dello Stato per la sistemazione e la manutenzione della sede dell’Istituto Universitario Europeo. Nessun effetto “a cascata” per i contratti di subappalto e fornitura con posa in opera, eventualmente conclusi dalla società che ottiene l’appalto per i lavori di manutenzione.
È questo, in sintesi, quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n.366 del 3 settembre 2019 all’istanza della Società aggiudicataria dell’appalto stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito MIT) per lavori di manutenzione dell’Istituto Universitario Europeo (di seguito IUE), i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati da apposita convenzione[1].
Quest’ultima, infatti, esenta da imposizione erariale, diretta ed indiretta, tutti gli atti e i contratti posti in essere dall’Amministrazione dello Stato per la sistemazione della sede dell’Istituto nonché l’acquisto, a fini ufficiali, da parte dell’IUE dei materiali (art.13 della legge 920/1972).
La citata convenzione prevede, tra l’altro, che la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, messi gratuitamente a disposizione dell’Istituto da parte della Repubblica italiana, e le relative spese siano a carico del MIT per conto dello Stato.
In particolare, con l’interpello sottoposto all’Amministrazione finanziaria, l’istante, appaltatore dei suddetti lavori di manutenzione, intende sapere:
·        se sia possibile “ribaltare” l’esenzione sulle prestazioni rese da eventuali subappaltatori e sulle forniture di beni con posa in opera da parte dello stesso fornitore;
·        quale sia la corretta applicazione dell’IVA sulle fatture di acquisto del materiale edile, effettuato direttamente dalla società per l’esecuzione dei lavori in appalto.
In ordine al primo quesito, l’Amministrazione finanziaria precisa che l’art.13 sopra citato esprime la volontà del legislatore di “non assoggettare ad alcuna forma di imposizione, diretta o indiretta, sia gli atti e i contratti che l’Amministrazione dello Stato deve compiere in esecuzione della Convenzione con l’Istituto Universitario Europeo, sia gli acquisti di materiali effettuati per i fini ufficiali dell’Istituto” e va intesa in senso “atecnico”.
In sostanza, quello in questione è un regime di non imponibilità stabilito da una norma ad hoc, che non fa venire meno il diritto alla detrazione dei fornitori del Governo o dell’Istituto stesso, trattandosi di regime diverso e distinto da quello recato dall’art.72 del DPR 933/1972.
Quest’ultima norma, infatti, nell’elencare tassativamente operazioni esenti da IVA aventi ad oggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi a favore di soggetti analiticamente individuati, include (al co.1, lett.e) anche l’IUE, ma esclusivamente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate direttamente nei suoi confronti e dunque fatturate direttamente all’Istituto (ipotesi differente rispetto alla fattispecie analizzata).
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate afferma che la non imponibilità ad IVA prevista dalla convenzione sia applicabile esclusivamente ai rapporti tra il MIT e la Società appaltatrice istante, disciplinati dal contratto di appalto, non precludendo altresì il diritto alla detrazione, da parte della stessa società, dell’IVA relativa all’acquisto dei materiali, in quanto l’operazione da questa posta in essere, pur oggettivamente imponibile ad IVA, è soggettivamente esclusa in forza di una disposizione normativa speciale ad hoc.
Tale circostanza non consente alcun effetto “a cascata” sui contratti di subappalto conclusi dall’appaltatore, poiché committente dei lavori in subappalto, in tal caso, non può considerarsi né il MIT, né l’Istituto Universitario Europeo, ma la società istante.
In ordine al profilo IVA del mero acquisto del materiale utilizzato direttamente dalla società per l’esecuzione dei lavori in appalto, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che è corretta l’applicazione della disciplina IVA ordinariamente applicabile in base alla tipologia e all’oggetto del contratto stipulato.

 


[1] Cfr. Legge n. 920/1972 recante la ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo

36999-Risposta n.366 del 3 settembre 2019.pdfApri
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