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Inps: recependo il nuovo orientamento giurisprudenziale, l'Istituto fissa i criteri di compatibilità tra cariche sociali nell'ambito di società di capitali e lo svolgimento di lavoro subordinato per la medesima società

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Compatibilità amministratore società con rapporto subordinato – Chiarimenti Inps

25 Ottobre 2019
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Con l’allegato messaggio n. 3359/19, l’Inps, a seguito dell’orientamento giurisprudenziale venutosi a consolidare nel corso degli anni, ha fornito importanti indicazioni in merito ai criteri cui attenersi per valutare la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato con riferimento alla disciplina relativa all’amministratore di società di capitali.

In particolare, l’Istituto previdenziale propone una rivisitazione delle indicazioni fornite con circolare n.  179/89, con la quale, nell’ambito della valutazione dei rapporti lavorativi instaurati con società di capitali da soggetti che al contempo  ricoprono determinate cariche, veniva escluso  per i presidenti, gli amministratori unici ed i consiglieri delegati il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato valido con la medesima società.   

Il cambio di orientamento, ricorda l’Inps, trae origine da due sentenze della Corte Suprema, la n.  10680/94  e la n. 1793/96 che hanno uniformato  il criterio generale in base al quale l’incarico per lo svolgimento di un’attività gestoria, come quella dell’amministratore in una società di capitali, non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato.

Successivamente, la Cassazione, con le sentenze n. 18476/14 e n. 24972/13 ha confermato che “l’essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione dell’ente”.

La carica di presidente di società, pertanto, non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato poiché, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale.

Diverso è il caso dell’amministratore unico della società che, detenendo il potere di esprimere da solo la volontà propria dell’ente sociale, nonché i poteri di controllo, di comando e di disciplina, ha portato la Cassazione, con sentenza n. 24188/06,  a sancire un principio di non compatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di amministratore unico della medesima.

Per l’amministratore delegato, ai fini dell’ammissibilità o meno della coesistenza della carica con quella di lavoratore dipendente, rileverà la portata della delega conferita dal consiglio di amministrazione. Pertanto, se si tratta di delega generale con facoltà di agire senza il consenso del consiglio di amministrazione, l’Istituto  ritiene che si debba escludere la possibilità di intrattenere un valido rapporto di lavoro subordinato. Diverso è invece il caso in cui il consiglio di amministrazione attribuisca  il solo potere di rappresentanza ovvero di specifiche e limitate deleghe all’amministratore; in questa circostanza, infatti, non è incompatibile, in linea generale, l’instaurazione di genuini rapporti di lavoro subordinato.

La configurabilità del rapporto di lavoro subordinato è altresì da escludere con riferimento all’unico socio, risultando la proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona, ovvero l’esclusiva titolarità dei poteri di gestione.

Per quanto sopra in linea generale,  con riguardo alla figura del socio di società di capitali, che ricopra anche l’incarico di amministratore, non è da escludere la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato.

Con particolare riferimento al requisito del vincolo di subordinazione, la sentenza della Cassazione n. 9273 del 3 aprile 2019, allineandosi alle precedenti pronunce (n. 24972/13, n. 18476/13 e n. 18414/13 n. 29761/18 e n. 19596/16), ha confermato che chi intende farlo valere ha l’onere di provare in modo certo l’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso, il quale, inevitabilmente, limita la libertà di azione e di scelta nell’esercizio della funzione e dell’attività lavorativa del dipendente.

Anche nel caso di lavoro dirigenziale, il parametro distintivo della subordinazione deve necessariamente essere riscontrato o escluso mediante il ricorso a criteri  complementari o sussidiari.

L’Inps conclude evidenziando che la compatibilità dello status di amministratore di società di capitali  con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone l’accertamento in concreto, caso per caso.

A tal fine, rilevano le seguenti condizioni:

  •    che il potere deliberativo (come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato all’organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale, il quale esplichi un potere esterno;
  •   che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;
  •   che il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.
     

37473-Messaggio Insp n 3359 del 17-09-2019.pdfApri
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