Sono all’esame delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato i provvedimenti legislativi di iniziativa governativa recanti misure per il contrasto del dissesto idrogeologico e per la semplificazione e codificazione di alcuni settori tra cui edilizia e governo del territorio.
Si fornisce un quadro di riepilogo sull’iter e i contenuti degli ultimi provvedimenti di emanazione governativa all’attenzione del Parlamento:
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 DISEGNI DI LEGGE ALL’ESAME DEL PARLAMENTO 
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 Atto e iter 
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 Contenuti 
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  DDL 
“CantierAmbiente” DDL 1422/S   ed abb. 
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Relatore: 
Sen. Quarto del gruppo parlamentare M5S  
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Il   DDL, di iniziativa governativa, è all’attenzione, in prima lettura, in sede   redigente, della Commissione Territorio ed Ambiente 
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 Il   provvedimento riorganizza il metodo di programmazione degli interventi contro   il dissesto idrogeologico attribuendo ai Presidenti di Regioni, quali   Commissari straordinari delegati le funzioni di coordinamento e realizzazione   degli interventi funzionali a   garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico   previsti nell’ambito di specifici Programmi d’azione triennale. 
Ciascun   Commissario predispone a tal fine un Programma d’azione triennale, in   coerenza con i piani distrettuali di bacino, per il quale viene prevista   un’apposita procedura per l’approvazione. 
Vengono,   in particolare, riordinati ed ampliati i poteri dei Commissari contro il   dissesto prevedendo, in particolare, che spetti ai Commissari individuare   uno o più soggetti attuatori, anche nell’ambito dell’amministrazione   regionale competente tra il personale dipendente, al fine di supportarli   nell’espletamento delle loro funzioni. Spetta   al soggetto attuatore la nomina del responsabile unico del procedimento,   l’approvazione dei contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, il   pagamento dei relativi corrispettivi, la gestione dei procedimenti di   approvazione e autorizzazione dei progetti. 
Il Commissario   provvede in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di contratti   pubblici   relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto comunque della   normativa dell’unione europea, delle disposizioni del codice delle leggi   antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo   159/2011 nonché dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico e delle   norme poste a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. 
Le autorizzazioni rilasciate   sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni   altro provvedimento abilitativo necessario per l’esecuzione   dell’intervento, comportano dichiarazione di pubblica utilità e   costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione   urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso   comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività   culturali previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. 
Per   le attività propedeutiche all’elaborazione del Programma nonché per le   attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento   dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per   ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla   progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, il Commissario   può avvalersi delle strutture e del personale degli uffici regionali e   comunali, di ANAS Spa, di Rete ferroviaria italiana Spa, dei consorzi di   bonifica e delle autorità di distretto, nonché di tutti i soggetti pubblici,   ivi comprese le società in house   delle amministrazioni centrali dello Stato e dell eregioni, e delle società a   totale capitale pubblico, dotati di specifica competenza tecnica. 
E’   prevista l’istituzione del Fondo per   il finanziamento della progettazione degli interventi, con l’obiettivo di   consentire lo svolgimento delle attività progettuali connesse agli interventi   per il dissesto idrogeologico. 
Al   fine di garantire il più ampio coordinamento di tutti i soggetti coinvolti è,   altresì, prevista l’istituzione  di una  Segreteria tecnica   per le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico per il periodo   2019-2021. 
Viene,   inoltre, previsto che le amministrazioni pubbliche individuino, al fine di   assicurare la corretta attuazione della normativa ambientale nell’ambito   dell’amministrazione di appartenenza,  un «green manager» scelto   tra il personale di livello dirigenziale. 
Gli gli interventi di mitigazione del   rischio idrogeologico, individuati nell’ambito del Programma d’azione   triennale, vengono inclusi tra gli   interventi di estrema urgenza ai quali si applicano talune disposizioni   di semplificazione amministrativa e accelerazione   delle procedure di cui all’art. 9, comma 2, del Dl 133/2014. 
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 DDL Deleghe in materia di semplificazione e   codificazione 
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Relatore: 
On.   Alaimo – M5S 
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Il provvedimento, di iniziativa governativa, è   all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Affari   costituzionali 
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 Ilprovvedimento   fa parte di uno dei 10 disegni di legge delega approvati nel Consiglio dei   Ministri del 28 febbraio u.s., nell’ambito del quale il Governo è delegato ad   adottare una serie di decreti legislativi in materia, tra l’altro, di: attività   economiche e sviluppo economico; energia e fonti rinnovabili, edilizia   e governo del territorio; ambiente; acquisto di beni e servizi da   parte delle pubbliche amministrazioni; cittadinanza e innovazione digitale;   servizio civile universale; prevenzione della corruzione, obblighi di   pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche   amministrazioni; giustizia tributaria e sistema tributario e   contabile dello Stato. 
In particolare in   materia di edilizia, vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi   per l’esercizio della delega: 
– razionalizzare e semplificare i titoli abilitativi   edilizi; 
-ampliare i casi di edilizia libera per assicurare   in tale ambito livelli minimi ulteriori di semplificazione, anche   individuando gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia e di   conservazione realizzabili senza necessità di provvedimenti autorizzatori. 
In materia di   governo del territorio, vengono individuati, tra   l’altro, i seguenti principi e criteri direttivi per l’esercizio della   delega: -procedere alla ricognizione delle funzioni amministrative esercitate   dallo Stato e della normativa in materia di interventi speciali dello Stato   in favore di ambiti territoriali interessati da condizioni di squilibrio   economico e sociale; – 
– aggiornare la disciplina relativa allo sportello unico delle attività   produttive, alle agenzie per le imprese e allo sportello unico dell’edilizia. 
Con riferimento alla procedura per l’adozione dei   decreti legislativi, viene previsto che gli stessi dovranno – in via generale   – essere adottati entro due anni su proposta del Presidente del   Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione   e dei Ministri con competenza prevalente nella materia, di concerto con il   MEF. 
Sugli schemi dovranno esprimersi, entro 45 giorni dalla ricezione, la Conferenza unificata, il   Consiglio di Stato e le Commissioni parlamentari. Decorso il termine i   decreti potranno essere comunque adottati.  Viene, inoltre, disposto che il parere   parlamentare non sia obbligatorio ma “rinforzato”, il Governo, infatti, qualora   non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi   alle Camere, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione e   motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo   entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso   il termine, i decreti potranno comunque essere adottati. 
E’ previsto il coinvolgimento di ulteriori organi   (da istituire entro un anno): 
-la Commissione permanente per l’attuazione delle misure di semplificazione, presieduta da un magistrato e da   non oltre 10 componenti scelti tra magistrati e avvocati, professori   universitari e dirigenti pubblici (task force), con il compito di assicurare   l’attuazione delle misure e vigilare sulla conformità alla legge   degli adempimenti e degli oneri regolatori richiesti da provvedimenti   amministrativi e da atti normativi, disponendone la sospensione dei termini e   degli effetti pregiudizievoli; 
-l’Unità per la semplificazione (di cui all’art.1, comma 22-bis, del DL 181/2006), organo di supporto   del Ministro per la pubblica amministrazione, con il compito di    coadiuvare il Ministro per la PA nella definizione e nell’attuazione delle   politiche di semplificazione amministrativa, coordinare le iniziative di   semplificazione, monitorare il funzionamento della predetta Commissione   permanente; 
-il Comitato interministeriale, presieduto   dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro   per la pubblica amministrazione, che comunque vi partecipa come componente   stabile. Al Comitato partecipano, su invito, i Ministri aventi competenza   nelle materie oggetto dei provvedimenti. A tale organo è affidato il coordinamento   delle attività di semplificazione e codificazione; 
-una Cabina di regia, di cui si avvale il   predetto Comitato, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri   – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (Dagl). 
La Cabina, presieduta dal Capo del Dagl, sarà coordinata   da un esperto (scelto tra professori universitari, magistrati delle   giurisdizioni superiori, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia   dello Stato), e, altresì, composta dal capo dell’ufficio legislativo del   Ministro per la pubblica amministrazione;  un componente dell’Unità   per la semplificazione;  un componente del gruppo di lavoro AIR del   Nucleo per la valutazione degli investimenti pubblici; due componenti   designati dalla Conferenza unificata; dai componenti designati dai   Ministri proponenti e concertanti. 
La Cabina avrà il compito di: coordinare le attività   relative alla predisposizione degli schemi dei decreti legislativi, in   raccordo con le commissioni ministeriali ove  istituite; curare   l’omogeneità e la coerenza degli interventi di semplificazione e l’attuazione   dei criteri di delega;  promuovere e coordinare l’attività di   consultazione svolta dalle amministrazioni competenti ai fini della   definizione degli interventi di semplificazione; 
–apposite Commissioni per la redazione   degli schemi dei decreti legislativi che potranno essere istituite dai   Ministeri per le materie di rispettiva competenza. 
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