Per opportuna informativa, si richiamano le indicazioni contenute nell’allegata circolare Inail n. 22/19, con la quale l’Istituto ha fornito un riepilogo della nuova disciplina, applicabile alle istanze presentate dal 30 luglio 2019, in materia di rateazioni dei debiti contributivi per premi e per accessori non iscritti a ruolo.
Le novità, introdotte con determina presidenziale n. 227/19, per lo più sono volte a semplificare le condizioni per accedere al beneficio. Una di queste prevede l’eliminazione dell’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza di rateazione.
La possibilità di ottenere rateizzazioni fino a un massimo di 24 rate mensili, salvo casi particolari in cui è possibile arrivare a 36 o 60 mesi, riguarda in particolare:
1. premi e accessori omessi o evasi (non iscritti a ruolo)
2. debiti contributivi scaduti e debiti contributivi correnti per i quali non sia ancora passato il termine di pagamento (in questo caso, l’istanza va presentata prima dell’ultimo giorno utile per versare)
3. debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato la scelta di versare in quattro rate (premi da autoliquidazione)
4. debiti non iscritti a ruolo già oggetto di una precedente istanza, se non è stato emesso il piano di ammortamento, in seguito al rigetto per carenza dei requisiti.
Dopo aver richiamato le regole che interessano la competenza a concedere, annullare e revocare le rateazioni, articolata, in base agli importi oggetto di rateizzazione, tra direttori delle direzioni territoriali, direttori delle direzioni regionali, direttore della direzione provinciale di Bolzano, direttore della direzione provinciale di Trento e il direttore della sede regionale di Aosta, la circolare in oggetto ha fornito un approfondimento circa le modalità di presentazione dell’istanza, per la quale è stato predisposto un apposito servizio online.
L’istanza di rateazione può essere accolta se:
– per i debiti scaduti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell’istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;
– per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell’istanza e per i quali non sia scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti. Se tra i premi per i quali non è scaduto il termine di pagamento sono comprese le 4 rate annuali, l’istanza di rateazione può essere accolta a condizione che tutte le rate non scadute siano incluse nell’istanza stessa;
– non vi sia più di una rateazione in corso;
– non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell’istanza;
– l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150,00 euro;
– il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
– il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi e eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell’Inail a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni;
– il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e azionabilità del credito dell’Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
Il procedimento amministrativo di concessione della rateazione, allineato ai termini previsti dalla normativa vigente in materia di Durc online, deve essere concluso entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza. In particolare, il provvedimento di concessione della rateazione, comprensivo del piano di ammortamento, è emesso entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza; il pagamento della prima rata, la cui scadenza è indicata nel piano di ammortamento, è fissato al quindicesimo giorno dalla presentazione dell’istanza.
Le successive rate andranno versate secondo il piano di ammortamento, ovvero a rate costanti e uguali con scadenza mensile a 30 giorni dalla scadenza della prima rata. In caso di omesso o parziale pagamento della prima rata, è previsto l’annullamento della rateazione; allo stesso modo, l’omesso o parziale pagamento, anche di una sola delle rate successive alla prima, comporta la revoca della rateazione.
Per quanto non espressamente richiamato nella presente comunicazione, si fa esplicito rinvio alla circolare in oggetto.
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