Con l’Interpello n. 6/2019, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero sul Lavoro fornisce il proprio parere in merito al presunto contrasto tra due disposizioni, contenute, rispettivamente, negli articoli 148 e 111 del D. Lgs. n. 81/2008.
Il citato articolo 111, rubricato “Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota”, al comma 1, lettera a), statuisce la “priorità” delle “ misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale” e, al comma 6, prevede che “Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci […]. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati”.
L’articolo 148, rubricato “Lavori speciali”, al comma 1, stabilisce che “Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego” e, al comma 2, prevede che: “Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta”.
Tenuto conto anche delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 75 del D. Lgs. n. 81/2008, la Commissione ha ritenuto non sussistente un “contrasto” tra gli articoli 148 e 111.
In particolare, viene precisato che l’articolo 148, riguardante i lavori speciali, sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva e che, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette.
L’articolo 148 è, pertanto, una norma speciale che prevale su una norma generale, l’art. 111 del d.lgs. 81/2008, che disciplina i lavori in quota.
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