CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
DDL su “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018” (DDL 1201-B/C)
L’Aula ha licenziato, in via definitiva, in terza lettura, il provvedimento in oggetto, nel testo della Commissione Politiche dell’Unione europea identico a quello trasmesso dal Senato (per approfondimenti si veda, al riguardo, notizia di “In Evidenza” del 3 ottobre 2019)
Il provvedimento contiene, in particolare, disposizioni di delega al Governo per l’adozione, secondo le procedure, i principi e criteri direttivi di cui all’art. 31 e 32 della L.234/2012, di appositi decreti legislativi di attuazione delle direttive elencate nell’allegato A al provvedimento stesso. Vengono, altresì, previste norme di delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione europea. Sono, inoltre, dettati criteri di delega specifici per l’attuazione, tra l’altro, della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la dir. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la dir. 2012/27/UE sull’efficienza energetica e delle direttive (UE)2018/850 e (UE)2018/851 relative alle discariche di rifiuti.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL Costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” (DDL 1585-B/C).
LA Commissione Affari Costituzionali ha licenziato, in seconda lettura, in seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale in oggetto nel testo approvato dal Senato.
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 5/2019 e 27/2019.
Il testo di riforma costituzionale prevede la riduzione del numero di parlamentari (da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi) e, conseguentemente, del numero degli eletti nella Circoscrizione Estero (da 12 a 8 deputati e da 6 a 4 senatori).
Viene, inoltre, precisato che il numero complessivo dei senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.
Le modifiche ivi previste si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.