L’Associazione ha evidenziato, nelle competenti sedi parlamentari, le proprie osservazioni sulla norma del provvedimento concernente le azioni per la riforestazione.
In relazione all’iter del disegno di legge di conversione del decreto legge 111/2019 recante “Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, comi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229” (DDL 2267/C, Relatore l’On. Salvatore Micillo del Gruppo parlamentare M5S), all’esame, in seconda lettura, in sede referente, della Commissione Ambiente della Camera, l’Associazione ha evidenziato, nelle sedi parlamentari competenti, la propria proposta sui contenuti del provvedimento.
In particolare, l’Associazione si è soffermata sulla disposizione del testo che, nell’ambito delle azioni per la riforestazione, prevede che le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l’affidamento della realizzazione delle opere, la pulizia, la manutenzione e il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali con relativo piano di manutenzione, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico.
Al riguardo, pur ritenendo senz’altro auspicabile, attesa l’estrema vulnerabilità dei nostri territori, la realizzazione degli interventi di rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, finalizzati al contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico, ha evidenziato che i suddetti interventi dovrebbero essere previsti già in sede progettuale. Le attività di miglioramento ambientale costituiscono elementi che devono essere tenuti in considerazione dall’amministrazione già al livello dello studio di fattibilità ambientale di cui all’art. 27 del DPR 207/2010, transitoriamente in vigore fino all’adozione del nuovo Regolamento Appalti.
Tale articolo, infatti, impone al progettista di analizzare e determinare le misure finalizzate a ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente, a migliorare la qualità ambientale del contesto territoriale avuto riguardo anche alle caratteristiche dell’ambiente interessato dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento.
Inoltre, chiarendo che l’attività di rimboschimento deve essere disciplinata in sede progettuale, si renderebbe la disposizione coerente con le regole che presiedono agli affidamenti di lavori pubblici.
Laddove, infatti, si dovessero considerare gli interventi di rimboschimento quali criteri premianti per l’affidamento dei lavori, la disposizione in oggetto non potrebbe che porsi in contrasto con l’articolo 95, comma 14 bis del Dlgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che, espressamente, “vieta di considerare come premiante l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo”.
La proposta dell’ANCE è stata sostanzialmente condivisa ma l’iter del provvedimento difficilmente consentirà modifiche trattandosi di un testo “blindato”.
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