Deliberato, tra l’altro, uno stanziamento in favore dei comuni e territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di novembre 2019.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 17 gennaio u.s n. 23 , ha, tra l’altro, deliberato uno stanziamento di 208.732.103,47 euro (facendo seguito alle deliberazioni del 14 novembre e del 2 dicembre 2019 che aveva già previsto un primo stanziamento di 100 milioni di euro), in favore dei comuni e territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di novembre 2019, per il completamento delle attività di organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, l’attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e per misure volte a garantire la continuità amministrativa.
Ha, inoltre, svolto una informativa sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative. Oltre al periodico aggiornamento dei dati, un particolare focus è stato dedicato all’attuazione delle leggi di bilancio degli anni 2018 e 2019. È stata condivisa la necessità di dedicare particolare attenzione all’adozione, in tempi brevi, dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto fiscale (decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124) e dalla legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160); è stata ugualmente condivisa l’opportunità di procedere alla abrogazione o alla modifica delle disposizioni legislative che rimandano a ulteriori provvedimenti che non siano ritenuti più utili o attuali.
Il Consiglio ha, infine, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato di impugnare, tra l’altro:
la legge della Regione Calabria n. 46 del 25 novembre 2019, recante “Modifica alla lettera a), comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17”, in quanto la legge, consentendo il rinnovo di concessioni demaniali marittime in essere, eccede dalle competenze regionali e viola l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza;
la legge della Regione Calabria n. 47 del 25 novembre 2019, recante “Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell’agenzia regionale sviluppo aree industriali”, in quanto una norma che prevede l’assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa di un Consorzio regionale invade la competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile” e di “giurisdizione e norme processuali”, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
e di non impugnare, tra l’altro:
la legge della Regione Lazio n. 24 del 15/11/2019, recante “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”;
la legge della Regione Puglia n. 49 del 18/11/2019, recante “Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia)”;
la legge della Regione Puglia n. 50 del 22/11/2019, recante “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”.
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