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Il bonus per i lavori di risparmio energetico, acquisito dall’impresa esecutrice degli interventi edilizi sotto forma di credito d’imposta (dopo aver operato lo sconto in fattura), può essere ceduto alla società fornitrice di energia elettrica e gas naturale ed utilizzato, da questa, in compensazione con il debito per le accise

Archivio, Fiscalità e incentivi

L’AdE risponde: Ecobonus utilizzabile per compensare anche le accise

13 Gennaio 2020
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Il bonus per i lavori di risparmio energetico, acquisito dall’impresa esecutrice degli interventi edilizi sotto forma di credito d’imposta (dopo aver operato lo sconto in fattura), può essere ceduto alla società fornitrice di energia elettrica e gas naturale ed utilizzato, da questa, in compensazione con il debito per le accise.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.1 del 7 gennaio 2020.

Nel caso prospettato, un’impresa ha eseguito lavori di efficientamento energetico di edifici condominiali, agevolabili (per i proprietari delle suddette unità immobiliari) con la detrazione da “Ecobonus”.

I condòmini, beneficiari della detrazione, anziché usufruire direttamente della stessa, hanno optato per la modalità alternativa di utilizzo del beneficio, mediante il cd. “sconto in fattura”[1], praticato dall’impresa esecutrice dell’intervento. Lo sconto è stato, poi rimborsato all’impresa sotto forma di credito d’imposta, la quale lo ha successivamente ceduto al proprio fornitore di energia elettrica e gas naturale.

L’interpello è stato sollevato dall’ulteriore cessionario del credito (la società che si occupa, appunto, della vendita di energia elettrica e gas naturale).

Al riguardo, l’istante chiede se il credito ceduto dall’impresa esecutrice dei lavori “possa essere utilizzato in compensazione con i tributi dovuti a titolo di accise sul consumo di energia elettrica e gas naturale”.

Come noto, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3.1, del D.l. n. 63/2013 (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2019), richiamato nella risposta n. 1/2020, il committente, beneficiario del bonus fiscale, poteva cedere all’impresa esecutrice degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici condominiali l’importo spettante ai fini della detrazione d’imposta, in cambio di uno “sconto” sull’importo indicato in fattura.

In tal modo, l’impresa acquisiva un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in cinque rate annuali di pari importo, con la possibilità di cederlo a sua volta ad un proprio fornitore il quale poteva utilizzarlo sempre in compensazione.

L’Agenzia delle Entrate, concordemente all’interpretazione prospettata dal contribuente, afferma che anche il fornitore di energia e/o gas può acquisire il credito d’imposta dall’impresa esecutrice dell’intervento, sulla base del citato articolo 14, e, conseguentemente, può utilizzare il credito in compensazione con il debito per le accise, mediante il modello “F24 ACCISE”.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, infatti, che il credito d’imposta, derivato dallo sconto in fattura e successivamente ceduto, può essere utilizzato, mediante il modello “F24 accise”, per compensare il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale[2].

Al contrario, non è consentito utilizzare le eccedenze a credito per accise, per compensare i debiti per altre imposte e contributi.

I vantaggi per le società multiservizi sono, dunque, considerevoli, potendo utilizzare i crediti non solo per pagare le imposte sui redditi ma anche le accise. Ciò aumenta ulteriormente la loro capienza fiscale.

Per completezza, si ricorda che, con la legge di Bilancio 2020[3], la possibilità di ottenere uno sconto diretto in fattura pari alla detrazione ha subìto una drastica riduzione: dal 1° gennaio 2020, è limitato ai soli lavori di risparmio energetico qualificati come “ristrutturazione importante di primo livello”, per i quali opera l’Ecobonus, con un importo pari o superiore a 200.000 euro, e solo sulle parti comuni degli edifici condominiali. Risulta, invece, escluso per la messa in sicurezza antisismica.

Alle stesse considerazioni si ritiene di poter giungere quando l’impresa, anziché acquisire il credito mediante lo sconto in fattura, avesse acquistato il medesimo credito a seguito della cessione da parte del beneficiario della detrazione.

Con riferimento al caso di specie, quindi, il credito potrebbe essere utilizzato in compensazione anche per il pagamento delle imposte sui consumi di energia e gas con il Modello “F24 accise”.

 


[1] Lo sconto in fattura è stato introdotto dall’articolo 10 del “decreto crescita” (D.l. 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58) che ha inserito nell’articolo 14 del d.l. n. 63/2013 il comma 3.1,  prevedendo che “per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241 …. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi…” .

[2] Come precisato nell’interpello, l’articolo 28 della Legge Finanziaria del 2001 (L. n. 388/2000) dispone che le imposte sul consumo e la produzione di energia elettrica e gas naturale possono essere pagate anche mediante il versamento unitario, previsto dall’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, “con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi”.

[3] Cfr. ANCE, “Legge di Bilancio 2020 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Misure fiscali di interesse” – ID N. 38132 dell’8 gennaio 2020.

38154-risposta n.1 del 7 gennaio 2020.pdfApri
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