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Tra le novità: slittamento del termine per la nomina degli organi di controllo nelle S.r.l. e proroga dei termini per il deposito di macerie, rifiuti e materiali da scavo nei territori colpiti dal sisma. Accolto dal Governo un Odg sulla possibile apertura di un tavolo per la revisione della disciplina sulle ritenute fiscali negli appalti.

Archivio, Governo e Parlamento

DL proroga termini: via libera con la fiducia, in prima lettura

21 Febbraio 2020
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L’Aula della Camera ha licenziato, in prima lettura, il decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, con la votazione di fiducia sul testo approvato dalle Commissioni, a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea (DDL 2325-A-R/C – Relatori On. Fabio Melilli del Gruppo parlamentare PD e On. Vittoria Baldino – M5S).

 

Nel corso dell’iter sono state approvate numerose modifiche al testo del Governo alcune delle quali di interesse ANCE.

 

 

In materia economico-fiscale

-Viene modificato l’articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019), prevedendo la proroga del termine, di cui all’art. 379 co. 3 del Dlgs 14/2019 (Codice delle crisi di impresa), entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla nomina del revisore o degli organi di controllo e all’adeguamento di statuto e atto costitutivo. Tale termine viene prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile (nel senso auspicato da ANCE).

Si veda al riguardo la notizia di Fiscalità del 13 febbraio u.s.

 

-Vengono prorogati i termini previsti dall’art. 1, comma 181, della legge di stabilità 2014 (L 147/2013), relativi alla possibile revoca del finanziamento da parte del CIPE finalizzato ad interventi urgenti per nuove sedi di uffici giudiziari ad elevato carico di affari pendenti.

 

-Viene disposto, limitatamente all’anno 2020, che continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – capi I e II del Dlgs 507/1993 – nonché le norme in materia di canone per l’installazione di mezzi pubblicitari e per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche  – articoli 62 e 63 del Dlgs 446/1997 – in deroga a quanto previsto dal comma 847 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 che ne dispone l’abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2020 (prevedendo il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria).

 

-Vengono prorogati i termini di cui all’art. 1 co. 1061 della L 205/2017 per effetto dei quali i dividendi di pertinenza del Mef relativi ai bilanci dell’Istituto per il Credito sportivo sono destinati, fino al 2002, al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva.

 

-Viene modificata la disciplina delle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante concessione di un finanziamento, di cui all’art. 1 co. 1089, della L 145/2018, prorogando al 31 dicembre 2020 il termine per l’emanazione della disciplina  di attuazione delle predette norme.

Viene, altresì, precisata la disciplina delle cartolarizzazioni dei crediti concesse mediante finanziamento, con particolare riferimento alle modalità con cui il soggetto cedente può destinare i crediti cartolarizzati, nonché i connessi diritti e i beni che costituiscono la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione.

-Viene rifinanziato di 600 mila euro per il 2020 e 300 mila euro per il 2021 il progetto della Scuola europea di industrial engineering and management, di cui all’art. 1 co. 244 della L 145/2018.

 

-Viene disposto che in sede di approvazione del rendiconto 2019, gli enti locali accantonino il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo corrispondente all’ammontare delle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti per il pagamento dei debiti scaduti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. Con altre norme viene disciplinato l’eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione e le modalità di utilizzo del fondo di anticipazione.

 

In materia di infrastrutture  ed edilizia

-Viene prorogato, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine, di cui all’art. 177 del Dlgs 50/2016 (Codice Appalti), a decorrere dal quale scatta l’obbligo, per i titolari di concessioni, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all’80% dei contratti di lavori e servizi.

Viene, altresì, confermato per i titolari di concessioni autostradali già in essere, di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari al 60% dei contratti di lavori e servizi, entro il 31 dicembre 2020.

 

-Viene differito al 30 giugno 2020 il termine entro cui i comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sono obbligati ad iniziare l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 30, comma 5, del D.L. 34/2019. Tale differimento si applica ai comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all’amministrazione.

 

-Viene differito dal 15 gennaio 2020 al 15 maggio 2020, il termine (previsto dall’art. 1, comma 52, della legge di bilancio 2020) per la richiesta del contributo da parte degli enti locali, a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio, e proroga, altresì, dal 28 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, il termine (previsto dall’art. 1, comma 53, della legge di bilancio 2020) per la definizione dell’ammontare del previsto contributo, attribuito a ciascun ente locale.

Tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento sono fatte salve.

 

-Viene disposta l’abrogazione dell’art. 9 della L. 531/1982 che ha autorizzato la Società Autostrada Tirrenica s.p.a., (SAT S.p.A.) a realizzare l’autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia, nonché disciplinato l’aumento di capitale sociale conseguentemente necessario. In conseguenza di tale abrogazione, la SAT S.p.A., in forza della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009 provvede, fino al 31 ottobre 2028, esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della disposizione.

Il Ministero delle infrastrutture e la SAT S.p.A. procedono alla revisione della predetta convenzione unica, secondo le modalità ivi indicate.

 

-Viene disposta la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e il trasferimento a Rete ferroviaria italiana delle nuove linee regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale che assicurano un collegamento con le città metropolitane, per le quali non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.

Agli interventi per la manutenzione e l’eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità e con le risorse previste nei Contratti di programma di cui all’art. 15 del Dlgs 112/2015.

 

-Viene previsto che, al fine di consentire l’immediata operatività dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell’art. 4 del Dl n. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 55/2019, sia autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse allo stesso assegnate, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui all’art 44-ter, co. 8, L. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

 

-Viene nominato, analogamente alla norma del testo che prevede un Commissario straordinario per la rete viaria in Sicilia, un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione degli interventi sulla rete viaria della regione Sardegna, ai sensi dell’art. 4 del Dl 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 55/2019,  al fine di procedere alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria nella regione suddetta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare entro il 30 giugno 2020. Inoltre, tale decreto stabilisce i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell’opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare.

 

-Viene prorogato fino al 30 giugno 2020 la durata della contabilità speciale n. 2854, già intestata al dirigente generale del dipartimento dell’acqua e dei rifiuti dell’assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, al fine di proseguire con gli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana.

Viene stabilito che alla scadenza del termine prorogato, le eventuali somme residue giacenti sulla contabilità suddetta siano versate al bilancio della Regione siciliana per il completamento degli interventi sopracitati.

Viene, inoltre, disposto che l’utilizzo delle risorse della contabilità speciale, già trasferite dal Ministero dell’ambiente e non disciplinate in precedenti accordi di programma, sia subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana da stipulare entro il 31 dicembre 2020.

Viene stabilito che all’esito del completamento degli interventi sopracitati, le eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al Dlgs 1/2018, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

 

-Viene prorogata al 2020 la possibilità per i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in esercizio provvisorio, di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di esercizio e gestione provvisoria del bilancio di previsione. Viene, inoltre, disposta l’assegnazione, per il periodo 2020-2024, di 20 milioni di euro e di 10 milioni euro annuali, rispettivamente, per le città metropolitane di Roma e di Milano, per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale di manutenzione di strade e di scuole. Viene, inoltre, modificata la disciplina di cui all’art. 2-quinquies del DL 392/2000 sull’utilizzo dei beni immobili compresi nelle saline dismesse, prevedendo, tra l’altro, che nel caso di rilascio di concessioni a favore di regioni ed enti locali gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione sono a carico di tali enti.

 

-Viene modificato l’art 4, co. 4-novier del Dl 111/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 141/2019 riguardante azioni per la riforestazione, prevedendo che, a decorrere dal 1o gennaio 2020, non siano consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo nelle aree interessate da pericolosità o da rischio idraulico di grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino. Sono comunque fatte salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di cui al periodo precedente.

 

-Viene differito al 31 dicembre 2020 il termine, di cui all’art. 1, c. 1078, della L. 205/2017, entro cui le province e le città metropolitane certificano, mediante apposita comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, l’avvenuta realizzazione degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria, realizzati nel 2018 e nel 2019. Viene, inoltre, differito dal 31 ottobre al 31 dicembre successivo all’anno di riferimento il termine per la certificazione degli interventi realizzati dal 2020 al 2023.

 

-Viene previsto lo stanziamento di ulteriori risorse, dal 2020 al 2034, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane previsti dall’art 1 co. 1076, L. 205/2017.

 

-Viene differito, dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2022, il termine entro il quale sono assegnate al personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria le attribuzioni in materia di edilizia penitenziaria. Fino al termine del 31 dicembre 2022 le funzioni sono esercitate limitatamente alle opere le cui procedure di affidamento siano state avviate entro il 30 settembre 2020.

 

-Viene previsto che a decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse provenienti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e dalle sanzioni previste dal Testo unico sull’edilizia ( D.P.R. n. 380/2001), da destinare, ai sensi dell’art. 1, comma 460, della legge di bilancio 2017, alle finalità ivi previste e non utilizzate, possono essere altresì utilizzate per promuovere la formazione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l’obbligo per i comuni di porre in essere le iniziative necessarie per l’adempimento da parte degli operatori coinvolti nei piani di zona delle obbligazioni convenzionali in materia.

 

-Viene modificato l’art. 18, comma 3-bis, del Dlgs 285/1992 (Codice della strada), per consentire alle province e alle città metropolitane di utilizzare anche per gli anni dal 2019 al 2022, le quote di proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada per il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano e delle aree e sedi stradali. 

 

-Viene disposto che, in relazione agli immobili costruiti secondo la normativa sull’edilizia agevolata, può essere disposta dall’autorità giudiziaria la sospensione del procedimento di sfratto a partire dall’avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune, ovvero di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

 

-Viene previsto il differimento, dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, del termine per la ratifica degli accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, di cui al terzo periodo del comma 7 dell’art. 12 del Dl 83/2012.

 

-Viene introdotta una norma sull’individuazione con DPCM, da adottare entro il 30 giugno 2020, di ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 602, della L. n. 232/2016, valutabili dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell’ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi compresa la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all’Istituto superiore di sanità.

 

-Viene differito, dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi.

Viene differito, dal 1° dicembre 2018 al 30 giugno 2020, il termine entro il quale le predette strutture presentano, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Viene, altresì, disposto, con riferimento ai rifugi alpini, il differimento del termine dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020, previsto dall’art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013, per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011).

 

-Viene stanziato un contributo di 200.000 euro per il 2020 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 destinato al complesso conventuale San Felice per il completamento delle opere di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico.

 

Misure relative a interventi emergenziali

-Vengono differiti, dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020, i termini – di cui ai commi 7 e 13-ter del DL 189/2016 – entro i quali, nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all’emergenza in corso nei territori in questione.

 

-Viene disposta la riduzione dell’aliquota dal 15 al 10 per cento, a regime, della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all’art. 2, co. 1, lett. c) della L 225/1992.

Per l’anno d’imposta 2020 l’agevolazione si applica ai soli contratti stipulati nei comuni fino a 10 mila abitanti.

L’aliquota al 10% si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni, di cui all’art. 1 co. 1 del DL 189/2016, colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, in cui sia stata individuata una “zona rossa” da un’ordinanza sindacale.

 

-Viene differito, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2021,  il termine – di cui all’art. 20-bis co. 4 del Dl 8/2017 – entro il quale devono essere sottoposti a verifica di vulnerabilità sismica gli immobili adibiti ad uso scolastico situati nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L. 189/2016, relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria).

Viene differito, dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2021, il termine – di cui all’art. 20 co. 5 del Dl 248/2007 – per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

 

-Viene previsto il differimento, dal 31 dicembre 2019  al 31 dicembre 2021, del termine fino al quale gli interventi di riparazione e ricostruzione, per il ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, possono essere attuati, entro i limiti della soglia di rilevanza europea, applicando per l’affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all’art.1 1 co 9-bis della DL 78/2015.

 

-Viene prorogata fino al 30 giugno 2020, con l’assegnazione di risorse per ulteriori 9 milioni di euro per il 2020, le disposizioni concernenti l’attivazione di servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti al crollo del ponte Morandi a Genova di cui  all’articolo 5 del Dl 109/2018.

 

–Viene riconosciuta alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 ottobre 2020 nella zona franca urbana di Genova un’agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 sugli aiuti di Stato. I criteri e le modalità per l’erogazione dell’agevolazione sono stabiliti dal Commissario delegato.

 

-Viene prorogato, dal 31 dicembre 2020  al 31 dicembre 2021, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati da parte dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 alla pubblica amministrazione in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario.

 

-Viene prorogato, dal 31 dicembre 2020  al 31 dicembre 2021, la durata delle concessioni e delle locazioni dei beni immobili appartenenti allo Stato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2020, al fine di tutelare l’occupazione e il reddito delle imprese colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatesi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

 

In materia di lavoro

-Viene prorogato al 31 maggio 2020 il termine entro il quale i datori di lavoro e gli enti pubblici economici –  che in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini Inail intervenuti nel corso del 2019, hanno subito modifiche del numero degli addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all’art. 5 co 3-bis della L 68/1999, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione – devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione di lavoratori disabili cui sono tenuti.

 

-Viene disposta la proroga di diverse misure di sostegno al reddito, tra cui: rifinanziamento trattamenti di integrazione salariale straordinaria gruppo ILVA; CIGS in deroga per il 2019 nelle aree di crisi complessa di Campania e Veneto; proroga mobilità in deroga in aree di crisi industriale complessa; prosecuzione CIGS per cessazione attività; proroga CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà per imprese di rilevanza economica strategica; estensione CIGS per imprese interessate dalla reindustrializzazione delle aree di crisi).

 

 

Ulteriori proroghe:

-Viene, in particolare, differito al 19 novembre 2020 la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe, attualmente prevista per il 19 aprile 2020.

 -Viene previsto – nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (cd. RED II), in attuazione delle disposizioni ivi contenute in materia di autoconsumo di energia rinnovabile e di comunità di energia rinnovabile (artt. 21 e 22 della Direttiva RED II) – sia consentito attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili, per associarsi alle quali  vengono indicate specifiche condizioni.

Viene, altresì, disposto che il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all’acquisizione di elementi utili all’attuazione delle citate disposizioni della Direttiva RED II e di cui alla nuova Direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica Direttiva (UE) 2019/944.

Viene demandato ad un decreto del Ministero dello sviluppo, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, l’individuazione di una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nella predette configurazioni sperimentali.

 

-Viene differita al 31 dicembre 2020 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 33 del DLgs 15/2019, volte a consentire ai titolari di marchi collettivi d’impresa di presentare domanda di conversione dei propri segni registrati in marchi di certificazione o in marchi collettivi ai sensi della nuova disciplina introdotta dal medesimo Decreto legislativo.

 

-Viene autorizzata la spesa di 700 mila euro per il 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la prosecuzione degli interventi di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l’internazionalizzazione di cui all’articolo 42 del D.L. n. 83/2012.

 

–Al fine di ampliare gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, viene modificato l’art. 2 del DLgs 143/98, recante disposizioni in materia di commercio con l’estero, prevedendo che le garanzie e le coperture assicurative prestate dall’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), possano inoltre essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane.

 

–Viene estesa l’applicazione delle disposizioni in materia di esecuzione forzata di cui all’art. 4, comma 4 del DL 135/2018, convertito dalla L. 12/2019 (DL semplificazioni), volte, tra l’altro, a garantire al debitore ed ai suoi familiari il diritto di abitare l’immobile pignorato fino al decreto di trasferimento del bene, alle espropriazioni immobiliari in corso.

 

 

 

Nel corso dell’esame in Aula è stato, in particolare, accolto dal Governo – nel senso auspicato da ANCE – un ordine del giorno n.28 (testo modificato nel corso della seduta)(primo firmatario On. Lucaselli-FdI) che, in relazione alla nuova normativa in materia di ritenute fiscali negli appalti e subappalti – introdotta dall’art. 4 del DL 124/2019 – impegna il Governo:

 “a valutare l’opportunità di aprire un tavolo tecnico-politico con le principali organizzazioni rappresentative di settore volto a individuare soluzioni alternative che, a parità di efficacia, semplifichino le procedure vigenti ed evitino oneri spropositati a carico delle imprese derivanti anche da nuovi e insostenibili compiti di controllo ”.

Nelle premesse dell’ordine del giorno viene, in particolare, citata la denuncia di ANCE e di altre Associazioni sulle criticità della norma: “i nuovi obblighi, peraltro, richiedono inevitabilmente l’impiego di software dedicati necessari per la corretta effettuazione di tali adempimenti, che tuttora non sono disponibili, con il rischio, più che concreto, di bloccare l’attività di interi settori, come denunciato all’unisono da ABI, ANCE, Assortirne, Confindustria e R.E TE. Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti)”.

Sulla necessità, infatti, del superamento della disciplina sulle ritenute fiscali, l’ANCE è prontamente intervenuta sia in Parlamento, anche nel corso dell’apposita audizione (si veda al riguardo la notizia di “Interventi” del 16 gennaio u.s. ), che sul Governo, con una lettera a firma congiunta con altre Associazioni (v. comunicati dell’11 febbraio u.s. e del 14 febbraio u.s.), evidenziando le proprie criticità.

Il decreto legge che scade il 29 febbraio 2020 passa ora alla seconda lettura della Camera.

Per i precedenti si veda notizia del 14 gennaio u.s.

In allegato l’Odg n. 28

 

38606-Odg n.28.pdfApri
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