Chiarito dall’INL, con la circolare n. 422/2020, l’impianto sanzionatorio previsto in caso di somministrazione o appalto illecito per la Pubblica Amministrazione
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha risposto, con l’allegata nota n. 422 del 17 gennaio scorso, ad un quesito avanzato dall’Ispettorato territoriale del Lavoro di Torino, sulla corretta applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 276/2003, in merito alla possibile estensione alla Pubblica Amministrazione delle sanzioni previste in caso di somministrazione o appalto illecito.
L’Ispettorato, riportando quanto comunicato dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la nota n. 347 del 14 gennaio scorso e, nel richiamare gli indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che alle pubbliche amministrazioni si applica esclusivamente la norma relativa alla disciplina della somministrazione a tempo determinato[1] e il solo regime sanzionatorio per violazione degli obblighi di comunicazione in capo al datore di lavoro[2].
Non essendo, invece, previsto nulla per la fattispecie di illecito utilizzo di contratti di somministrazione di lavoro o di appalto, nei casi di accertata somministrazione e appalto illecito, le sanzioni saranno limitate esclusivamente al soggetto somministrato/pseudo appaltatore privato.
Con riferimento, invece, alla disciplina della responsabilità solidale, ex art. 29 del D.Lgs n. 276/2003, è stato precisato che, nonostante non sia prevista l’applicazione della stessa alle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 76/2013, i lavoratori potranno comunque avvalersi della tutela civilistica di cui all’art. 1676 c.c. e a quella del codice degli appalti, nell’ipotesi di inadempimento addebitabile ad un appaltatore pubblico.
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