Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 febbraio u.s. n. 30, ha, tra l’altro, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato di impugnare, in particolare:
la legge della Provincia di Bolzano n. 17 del 20/12/2019 “Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”, in quanto numerose disposizioni eccedono dalle competenze statutarie in materia di tutela del paesaggio, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
la legge della Regione Veneto 50 del 23/12/2019, recante “Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme in materia di edificabilità dei suoli)”, in quanto la legge, prevedendo la regolarizzazione amministrativa di opere edilizie, si pone in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di governo del territorio, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
la legge della Regione Veneto n. 51 del 23/12/2019, recante “Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi”, in quanto alcune disposizioni riguardanti i parametri di altezza e luminosità degli ambienti si pongono in contrasto con i principi fondamentali posti dal legislatore statale in materia di “governo del territorio” e di “tutela della salute” di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, violando altresì il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, e l’art. 32 della Costituzione, che riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività; altre disposizioni riguardanti il permesso di costruire si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio e violano l’art. 117, terzo comma, della Costituzione; altre disposizioni infine, prevedendo interventi di rilevanza paesaggistica, violano l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza in materia di paesaggio.
In relazione alle leggi della Provincia di Trento nn. 12 e 13 del 23/12/2019, l’impugnativa deliberata sarà oggetto di nuova valutazione qualora, all’esito dei tavoli tecnici che saranno immediatamente attivati con la Provincia dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, risultino venuti meno i presupposti che hanno determinato l’impugnazione;
e di non impugnare, tra l’altro, la legge della Regione Veneto n. 49 del 23/12/2019, recante “Modifica alla legge regionale 4 aprile 2019 n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio’ e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
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