E’ all’esame della Commissione Affari Sociali della Camera il provvedimento che contiene le prime misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Previsti tempi rapidi per la conversione in legge.
E’ all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Affari Sociali della Camera, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (DDL 2402/C – Relatore On. Lorefice del Gruppo parlamentare M5S)
Il Decreto-legge unitamente al DPCM del 23 febbraio u.s., recano le prime disposizioni normative per fronteggiare l’evolversi dell’emergenza epidemiologica nel nostro Paese, causata dal carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19, che ha portato a un incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale.
Considerata l’imminente urgenza, il testo è stato già calendarizzato in Aula della Camera il 26 febbraio c.m. per la relativa approvazione. Successivamente il testo sarà trasmesso al Senato per essere licenziato definitivamente.
Il provvedimento, in particolare, prevede:
-l’individuazione di misure di contrasto e di emergenza epidemiologica nei comuni o nelle aree nei quali risulti positiva al virus almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei comuni o nelle aree in cui vi è un caso non riconducibile a una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del suddetto virus.
Le misure di contenimento possono, tra l’altro, riguardare:
-il divieto di allontanamento dal Comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui ivi presenti;
-il divieto di accesso al Comune o all’area interessata;
–la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
-l’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
–la previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
–la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
–la chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali;
-la limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locali;
–la sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;
–la sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell’area interessata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile.
Viene prevista la possibilità che le competenti autorità adottino ulteriori misure di contenimento e di gestione delle emergenze sanitarie.
Per l’attuazione delle predette misure, viene disposta l’adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dei Ministeri competenti nonché del Presidente della Regione competente, nel caso in cui riguardino specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.
Il mancato rispetto delle predette misure di contenimento sia punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) che prevede, per coloro che non osservino un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro.
Il decreto legge scade il 23 aprile 2020.
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