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Ritenute fiscali negli appalti e subappalti, i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Archivio, Fiscalità e incentivi

Ritenute fiscali negli appalti e subappalti: la Circolare dell’Agenzia delle Entrate

12 Febbraio 2020
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Ciascun “soggetto della catena” committente, appaltatore e subappaltatore può rivestire la qualifica di “committente” ed è tenuto ai nuovi obblighi sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti. Di conseguenza anche l’appaltatore può essere considerato “committente” del subappaltatore. Nessuna sanzione è, però, prevista per il committente sino al 30 aprile 2020, se l’appaltatore ha determinato ed effettuato correttamente le ritenute fiscali anche senza deleghe di pagamento distinte, purché abbia fornito i dati necessari al committente.

Questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, sulla nuova disciplina relativa al versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti introdotta dall’art. 4 del DL 124/2019[1] convertito con modifiche dalla legge 157/2019.

La Circolare definisce l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, illustra gli adempimenti che devono essere effettuati da committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari, e chiarisce alcuni aspetti relativi al regime sanzionatorio in caso di non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e di tardivo versamento.

In particolare, viene chiarito che rientrano nell’ambito di applicazione della norma i soggetti residenti in Italia che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al committente. Viene confermato che sono esclusi i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano arti o professioni quali ad esempio i condomini che, non detenendo beni strumentali, non possono esercitare alcuna attività d’impresa.

Analogamente, sono esclusi dall’ambito di applicazione gli enti non commerciali, come ad esempio le nostre Associazioni, limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale.

La Circolare chiarisce, inoltre, che nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione la sussistenza dei requisiti che escludono l’applicazione dei nuovi obblighi, potrà essere oggetto di autocertificazione.

Per quanto riguarda, l’applicabilità della disciplina al settore delle costruzioni viene precisato che il cantiere rientra nel concetto di “sede di attività del committente” presso cui verificare il prevalente utilizzo di manodopera.

Viene, ulteriormente, precisato che ai fini del calcolo dell’importo complessivo dell’opera o del servizio, affidato in appalto/subappalto pari a 200 mila euro annui, l’arco temporale va riferito all’anno solare (1 gennaio-31 dicembre).

Ai fini della determinazione del concetto di prevalenza della manodopera, cui è subordinata l’applicazione della disciplina, occorre far rifermento al rapporto tra la retribuzione lorda riferita ai percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato, e il prezzo complessivo dell’opera. La prevalenza si ravvisa quando tale rapporto supera il 50%.

Queste alcune delle più importanti precisazioni contenute nella Circolare che saranno dettagliatamente esaminate in sede di aggiornamento del recente Dossier ANCE “Ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti” .

 


[1] Cfr. ANCE “Decreto fiscale 124/2019 pubblicazione in Gazzetta” – ID n. 38135 dell’8 gennaio 2020, e “Ritenute Appalti- Agenzia delle Entrate risponde ai primi quesiti” – ID N.38206 del 15 gennaio 2020, “Versamento delle ritenute negli appalti e subappalti: webinar ANCE” – ID n. 38416 del 5 febbraio 2020 e “Ritenute Appalti-Approvazione del certificato di affidabilità” – ID N. 38439 del 7 febbraio 2020.

 

38503-Circolare n. 1-E del 12 febbraio 2020.pdfApri
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