Sono all’esame delle competenti Commissioni parlamentari i provvedimenti attuativi di deleghe sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, tra cui in particolare, la polvere di silice cristallina, nonchè dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Tra gli ultimi atti all’esame di Camera e Senato per il parere al Governo si evidenziano, in particolare, i seguenti attuativi di deleghe al Governo contenute nella L. n.117/2019 (legge di delegazione europea 2018).
ATTI DEL GOVERNO ALL’ESAME DEL PARLAMENTO |
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Atto e iter |
Contenuti |
Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro
Commissioni riunite Lavoro e Affari Sociali Camera Relatori: On. Antonio Viscomi (PD) On. Nervo Rizzo (PD)
Commissioni riunite Lavoro e Igiene e Sanità Senato Relatori: Sen. Tommaso Nannicini (PD) Sen. Giuseppe Pisani (M5S) Termine parere: 11 marzo 2020
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Lo schema di decreto legislativo è volto al recepimento della Direttiva (UE) 2017/2398 finalizzata a garantire ai lavoratori un maggiore livello di protezione contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, anche definendo i limiti di esposizione professionale a determinate sostanze pericolose. Il provvedimento è adottato in attuazione della L. n.117/2019 (legge di delegazione europea 2018). Il testo apporta, in particolare, modifiche al D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Viene tra l’altro modificato l’art. 242, c. 6, sui compiti affidati al medico competente, allo scopo di offrire una maggiore tutela ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria a seguito dei risultati della valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni che ha evidenziato un rischio per la loro salute. Viene disposto, tra l’altro, che il medico competente, oltre a fornire adeguate informazioni sulla suddetta sorveglianza sanitaria (come già previsto), segnali la necessità che la stessa prosegua, per il periodo di tempo che ritiene necessario, anche dopo che è cessata l’esposizione; fornisca al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa. Vengono, altresì, modificati l’elenco delle sostanze, miscele e processi pericolosi, nonché quello sui valori massimi di esposizione dei lavoratori ai diversi agenti, contenuti negli allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81. Nello specifico, tra i processi di cui il datore di lavoro deve tenere conto nella valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori vengono inseriti i lavori che comportano un’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile e vengono inseriti i nuovi valori limite di esposizione professionale previsti dalla direttiva. |
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e riordino della normativa di settore
Commissione Affari Sociali Camera Relatore On. Nicola Provenza
Commissione Igiene e Sanità Senato Presidente Relatore Sen. Stefano Collina (PD) Termine parere: 11 marzo 2020 |
Lo schema di decreto legislativo è volto a recepire nell’ordinamento la direttiva n. 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e abroga precedenti direttive in materia. Il provvedimento è adottato in attuazione della L. n.117/2019 (legge di delegazione europea 2018). Lo schema è suddiviso in XVII titoli, tra questi, in particolare, il Titolo IV “Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti”, reca previsioni relative all’istituzione del Piano di azione nazionale per il radon, nella determinazione dei nuovi livelli di riferimento per la concentrazione di attività di radon, nell’indicazione dei criteri per l’individuazione delle aree prioritarie per l’intervento di risanamento da radon, oltre ad altre previsioni di carattere generale finalizzate a dare una organicità e valenza nazionale alle disposizioni in materia. In particolare il Capo IV riguarda le radiazioni gamma emesse dai materiali da costruzione. Il titolo XI disciplina le garanzie da assicurare ai lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, estendendo l’ambito di applicazione, che riguarda indistintamente tutti i lavoratori (subordinati e non) e prevedendo la terzietà del soggetto che effettua i controlli rispetto alla parte che rilascia le autorizzazioni e all’esercente. Il Titolo XII “Esposizione della popolazione” prevede disposizioni connesse con la protezione della popolazione dai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti derivanti dall’esercizio delle pratiche, in un’ottica di rafforzamento della tutela della salute pubblica. |
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