Il Governo ha adottato un ulteriore DPCM con misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo u.s.
Il provvedimento, in particolare, dispone la sospensione di attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’apposito allegato 1.
A tale ultimo riguardo restano non sospese, tra le altre, le attività ricomprese nei codici ATECO: 42 – ingegneria civile; 43.2 – installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni; 38 – attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero di materiali; 94 -attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali.
Viene, altresì, disposto che l’elenco dei codici di cui al predetto allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
Viene, inoltre, previsto che le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile e che restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.
Il DPCM dispone anche il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di saluti, analogamente a quanto previsto dall’ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministero della Salute (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 22 marzo 2020).
Le disposizioni producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020 e si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
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