Predisposte da Confindustria alcune FAQ in merito alle disposizioni introdotte dal DPCM 22 marzo 2020
Si trasmettono, per opportuna informativa, le allegate FAQ predisposte da Confindustria in merito alle disposizioni contenute del DPCM 22 marzo 2020.
Tra le risposte fornite si segnalano, per quanto di interesse, le seguenti:
D. Per le imprese che non possono proseguire le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere le proprie funzioni?
R. Il DPCM prevede che le attività sospese possano comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, pertanto, non sussistono dubbi in merito alla possibilità di far proseguire da remoto tutte le attività che possono essere svolte in tal modo, come ad esempio, quelle amministrative.
D. Per le imprese che non proseguono le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere in sede le proprie funzioni e, più in generale, le attività di backoffice non effettuabili da remoto possono essere proseguite?
R. Ferme restando la sospensione dell’attività di produzione e la chiusura degli uffici, appare ragionevole ritenere che, in circostanze eccezionali e solo al fine di eseguire attività fondamentali, indifferibili e inderogabili (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), sia compatibile con la ratio del DPCM l’accesso ai locali dell’impresa, limitando il più possibile il numero del personale in presenza e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.
D. Dopo il 25 marzo, è possibile consentire l’accesso ai locali dell’impresa, le cui attività sono sospese, a “soggetti terzi” che svolgono attività di manutenzione, vigilanza, pulizia e disinfestazione?
R. Si, poiché le già menzionate attività rientrano tra quelle indicate nella Tabella.
D. Qualora l’attività della mia impresa sia sospesa, posso mantenere un presidio di dipendenti in azienda con funzioni di sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, manutenzione?
R. Ferme la sospensione dell’attività di produzione la chiusura degli uffici, appare ragionevole ritenere che sia compatibile con la ratio del DPCM l’accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate il numero del personale presente per le citate attività deve essere il più possibile limitato. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.
D. Ai fini di agevolare lo spostamento verso e dai luoghi di lavoro del personale delle aziende in cui l’attività produttiva non è sospesa, il datore di lavoro deve rilasciare una dichiarazione al lavoratore che attesti che l’azienda è tra quelle la cui attività non è sospesa?
R. No, dovrà informarli solo della categoria fra quelle alle quali è consentito continuare l’attività produttiva, a cui appartiene l’impresa stessa. I dipendenti in servizio nella propria autodichiarazione per gli spostamenti, nell’indicare l’impresa presso cui lavorano, potranno aggiungere che rientra tra le attività dell’all.1 del DPCM 22 marzo 2020, o che è funzionale, o a ciclo continuo o autorizzata in quanto industria dell’aerospazio o difesa.
Per quanto non riportato nella presente, si rinvia alle FAQ allegate.
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