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Il Commento dell’ANCE sui chiarimenti della CM 5/e/2020 - Sospensione termini per i ricorsi contro avvisi di accertamento e riscossione previsti dal dl cura Italia

Archivio, Fiscalità e incentivi

D.L. 18/2020 e sospensione degli accertamenti: C.M. 5/E/2020 e FAQ dell’AdE Riscossione

24 Marzo 2020
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La sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 interessa sia i termini per l’impugnazione degli atti di accertamento, sia il pagamento degli importi dovuti in relazione ai medesimi avvisi di accertamento prima che gli stessi diventino esecutivi[1].

Invece, la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 riguarda i termini di pagamento delle somme dovute in base agli atti d’accertamento già divenuti esecutivi ed affidati all’agente della riscossione (cartelle di pagamento) e che sono state oggetto di rateizzazione[2].

Questa la precisazione dell’Agenzia delle Entrate contenuta nella Circolare 20 marzo 2020, n.5/E, che fornisce i primi chiarimenti in merito ai termini di sospensione dei versamenti derivanti dagli avvisi di accertamento esecutivi[3], stabilita dagli artt.68 e 83 del D.L. 18/2020 (cd. “Cura Italia”), in corso di conversione in legge (atto n.1766/S)[4].

Sul tema, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione fornisce, altresì, alcune FAQ esplicative relative alla sospensione dei termini di versamento delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nelle quali viene precisato, tra l’altro, che non sono oggetto di sospensione le risposte dell’Agenzia alle istanze dei contribuenti di rateazione degli importi dovuti in base alle cartelle di pagamento.

Come noto, il D.L. “Cura Italia” sospende:

  • dal 9 marzo al 15 aprile 2020, i termini di impugnazione degli avvisi di accertamento innanzi alle Commissioni Tributarie (oltre alle udienze civili e penali e sugli atti dei medesimi procedimenti – art.83);
  • dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i versamenti relativi, tra l’altro, a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA. Questi versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (art.68).

L’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 5/E/2020 fornisce i primi chiarimenti in relazione a tali misure.

In particolare, ai fini di delineare l’ambito applicativo della sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, dei termini di impugnazione degli avvisi di accertamento innanzi alle Commissioni Tributarie (D.L. “Cura Italia”), l’Amministrazione finanziaria ricorda che l’art.29 del D.L. 78/2010, nel disciplinare gli avvisi di accertamento esecutivi, stabilisce che:

  • entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto di accertamento, l’interessato deve decidere se pagare le imposte contestate[5], ovvero presentare ricorso contro l’avviso (versando, in tale seconda ipotesi, gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria);
  • in caso di mancato pagamento/effettuazione del ricorso, l’accertamento diventa esecutivo e, decorsi ulteriori trenta giorni, il recupero delle imposte dovute viene affidato agli agenti della riscossione.

In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la sospensione, dall’8 marzo al 15 aprile 2020, dei termini per il ricorso contro gli atti di accertamento esecutivi stabilita dal D.L. “Cura Italia” comporta anche la sospensione, per il medesimo arco temporale, del pagamento degli importi dovuti in relazione ai medesimi avvisi di accertamento (entro sessanta giorni dalla notifica, in acquiescenza ovvero, come riscossione provvisoria in presenza di ricorso).

Sul punto, la C.M. 5/E/2020 fornisce alcuni esempi, chiarendo che:

  • se «il termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile; ad esempio, per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere: resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio.»;
  • «per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l’inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione; ad esempio, per un atto notificato il 10 marzo, il termine ordinario di sessanta giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile.

In base alle considerazioni che precedono, l’Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriormente che agli accertamenti esecutivi di cui al citato art.29 (non ancora affidati all’agente della riscossione) non si applica la sospensione dei termini di versamento (dall’8 marzo al 31 maggio 2020), riferita alle somme derivanti dagli atti di accertamento esecutivi, che siano stati già affidati all’agente della riscossione (di cui all’art.68 del D.L. “Cura Italia”).

Inoltre, tenuto conto che, ai fini della disciplina della riscossione non viene previsto uno specifico termine di pagamento, l’Amministrazione finanziaria specifica che la sospensione dei versamenti si riferisce «ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato»[6].

In sostanza, sulla base dei citati chiarimenti, i pagamenti delle imposte (IRPEF/IRES, IRAP ed IVA) derivanti da atti di accertamento esecutivi sono sospesi nel modo seguente:

  • dal 9 marzo al 15 aprile 2020, per le somme oggetto di avvisi notificati e non ancora affidati all’agente della riscossione. I termini per il versamento riprendono a decorrere dal 16 aprile 2020;
  • dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per i pagamenti relativi ad atti di accertamento già affidati all’agente della riscossione (cartelle di pagamento), per i quali è stata accordata la rateizzazione.

Con riferimento, invece, alle FAQ, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si è soffermata, tra l’altro, sui seguenti aspetti:

  • notifica e pagamento delle cartelle (FAQ 1-2)
    Sul tema, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione chiarisce che non possono essere notificate nuove cartelle nel periodo di sospensione 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020, neanche attraverso la posta elettronica certificata.
    In caso di avvenuta notifica di una cartella, con scadenza dopo l’8 marzo 2020, opera la sospensione del pagamento fino al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020;
  • rateizzazione delle cartelle (FAQ 3-4-5)

Le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio) possono essere rateizzate, con istanza da presentare all’Agenzia entro il 30 giugno 2020. Per le rateizzazioni già in corso, il pagamento delle rate in scadenza nel predetto periodo è sospeso fino al 30 giugno.

Anche nel periodo di sospensione, è possibile presentare istanza di rateizzazione delle cartelle all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che invierà le risposte.

Tale indicazione assume particolare importanza, specie per quel che riguarda il profilo della regolarità fiscale delle imprese che devono ricevere pagamenti dalla P.A. superiori a 5.000 euro, ovvero partecipare alle gare[7], poiché consente, anche in questa fase, di ottenere la rateizzazione che, se rispettata (tenuto conto della citata sospensione dei pagamenti fino al 30 giugno) non penalizza l’impresa, considerata “regolare” a tali fini;

  • procedure cautelari (FAQ 6)

Circa l’eventualità di attivare procedure cautelari durante il periodo di sospensione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione precisa che dall’8 marzo al 31 maggio non verrà attivata nessuna procedura cautelare (es. fermo amministrativo) o esecutiva (se. pignoramento);

  • cd. “rottamazione ter” e “saldo e stralcio” (FAQ 9,10,11)
    L’Agenzia delle Entrate-Riscossione conferma che la rata della definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-ter”) in scadenza 28 febbraio 2020 può essere pagata entro il 31 maggio 2020 e che, entro il medesimo termine va pagata anche l’eventuale ulteriore rata con scadenza già prevista a maggio.
    Viene inoltre confermato che è rimandato al 31 maggio 2020 il pagamento della rata in scadenza al 31 marzo 2020 del “saldo e stralcio”.

In merito alla sospensione delle attività degli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, per l’evasione delle richieste urgenti è possibile accedere all’apposita sezione sull’emergenza COVID-19 che si trova sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it (FAQ 12).

 


[1] Cfr. l’art.83 del D.L. 18/2020 – “Cura Italia”.

[2] Ai sensi dell’art.68 del medesimo D.L “Cura Italia”.

[3] Di cui all’art.29 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010.

[4] Cfr. ANCE “Covid_19 – DL Cura Italia: il punto dell’ANCE sulle nuove misure fiscali” – ID n.39045 del 20 marzo 2020.

[5] Mediante acquiescenza, ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. 218/1997.

[6] Ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 602/1973.

[7] Cfr. l’art.48-bis del D.P.R. 602/1973 e le disposizioni del codice degli appalti pubblici – D.Lgs. 50/2016.

39111-FAQ esplicative .pdfApri

39111-Circolare 20 marzo 2020, n.5-E.pdfApri
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