Il provvedimento d’urgenza del Governo istituisce il Ministero dell'Istruzione ed il Ministero dell'Università e della ricerca individuando per ciascuno di essi le specifiche aree funzionali. Attribuite, tra l’altro, al Ministero dell’Istruzione le attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica.
L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del DL 1/2020 recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca” (DDL 2407/C – Relatore l’On. Giuseppe Brescia del Gruppo parlamentare M5S), nel testo approvato dalla Commissione Istruzione identico a quello trasmesso dal Senato.
Il provvedimento istituisce due Ministeri, il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Università e della ricerca, disponendo le necessarie autorizzazioni di spesa, sostituendo le pregresse denominazioni, regolando la successione nei relativi rapporti attivi, passivi e processuali in essere e le funzioni congiunte.
In particolare al Ministero dell’Istruzione sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’art. 2 della L. 53/2003 e di cui all’articolo 13, c. 1 del D.L. 7/2007. Tra le aree funzionali nelle quali il Ministero svolge le proprie funzioni sono specificatamente indicate, tra le altre: attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore; promozione dell’internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale; programmi operativi finanziati dall’Unione europea.
Al Ministero dell’Università e della ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti dello Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Tra le aree funzionali nelle quali il Ministero svolge le proprie funzioni specificatamente indicate, tra le altre: compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, dell’istruzione universitaria, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell’istruzione superiore, ad eccezione degli istituti tecnici superiori; coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali; partecipazione alle attività relative all’accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all’integrazione con la ricerca pubblica; finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di European Research Infrastructure Consortium (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009.
Il decreto legge, convertito in legge dal Parlamento, è in scadenza il 9 marzo 2020.
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