COVID-19: estesa a tutto il territorio nazionale, con il DPCM 01/03/2020, la possibilità di applicare il lavoro agile a tutti i rapporti di lavoro, anche in assenza di accordi individuali
Si trasmette in allegato il DPCM, pubblicato in G.U. del 1° marzo 2020, adottato in sostituzione dei precedenti decreti del 23 e del 25 febbraio 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6” (misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19).
Il decreto, oltre a prevedere, all’art. 1, misure urgenti di contenimento del contagio per i comuni individuati nell’allegato 1[1] e, all’art. 2, misure per le regioni e per le province elencate negli allegati 2[2] e 3[3], introduce, con l’art. 4, per l’intero territorio nazionale, la possibilità per i datori di lavoro di applicare la modalità di lavoro agile[4], per la durata dello stato di emergenza, a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di accordi individuali.
Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza[5] nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione allegata e disponibile sul sito dell’INAIL.
Per quanto non riportato nella presente, si rimanda al decreto allegato.
[1] Comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D’Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vo’.
[2] Regioni: a) Emilia-Romagna; b) Lombardia; c) Veneto. Province: a) Pesaro e Urbino; b) Savona.
[3] Province: a) Bergamo; b) Lodi; c) Piacenza; d) Cremona.
[4] Di cui agli artt. Da 18 a 23 della L.n. 81/2017
[5] Art.22 della L. n. 81/2017
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