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Pubblicato nella G.U. serie generale n. 59 il DPCM 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni per il contenimento dell’emergenza Covid-19. Ribadite anche le disposizioni in materia di “smart working” e raccomandata la fruizione di ferie e periodi di congedo ordinario

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

DPCM 8/03/2020 – COVID-19 ulteriori disposizioni

9 Marzo 2020
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Si trasmette, in allegato, il DPCM pubblicato in G.U. Serie generale n. 59 dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Le disposizioni ivi contenute producono effetti dall’8 marzo al 3 aprile 2020, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure.

Il decreto, al comma 1, lett. e) dell’art. 1, “misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia” ha raccomandato ai datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di  congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto in materia di smart working dall’articolo 2, comma 1, lettera r).

Infatti, al comma 1, lett. r) dell’art. 2, “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, è stato ribadito quanto già stabilito dal precedente DPCM del 4 marzo scorso, in materia di “smart working”.

E’ stato, infatti, previsto che “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”.

Alla lettera s) del comma medesimo è stato, inoltre, raccomandato ai datori di lavoro, qualora possibile, di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.

E’ stato, inoltre, chiarito, nelle disposizioni finali (art.5), che cessano di produrre effetti il DPCM del 1° marzo 2020 (cfr. comunicazione Ance del 2 marzo 2020) e il DPCM del 4 marzo 2020 (cfr. Comunicazione Ance del 6 marzo 2020).

Chiarito, inoltre, che le misure di cui agli articoli 2  e  3  si  applicano  anche  ai territori di cui  all’art.  1,  ove  per  tali  territori  non  siano previste analoghe misure più rigorose. Resta salvo il  potere  di  ordinanza  delle  Regioni,  di  cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione

38831-DPCM 8 marzo 2020.pdfApri
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