Pubblicato nella G.U. serie generale n. 59 il DPCM 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni per il contenimento dell’emergenza Covid-19. Ribadite anche le disposizioni in materia di “smart working” e raccomandata la fruizione di ferie e periodi di congedo ordinario
Si trasmette, in allegato, il DPCM pubblicato in G.U. Serie generale n. 59 dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Le disposizioni ivi contenute producono effetti dall’8 marzo al 3 aprile 2020, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure.
Il decreto, al comma 1, lett. e) dell’art. 1, “misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia” ha raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto in materia di smart working dall’articolo 2, comma 1, lettera r).
Infatti, al comma 1, lett. r) dell’art. 2, “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, è stato ribadito quanto già stabilito dal precedente DPCM del 4 marzo scorso, in materia di “smart working”.
E’ stato, infatti, previsto che “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”.
Alla lettera s) del comma medesimo è stato, inoltre, raccomandato ai datori di lavoro, qualora possibile, di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.
E’ stato, inoltre, chiarito, nelle disposizioni finali (art.5), che cessano di produrre effetti il DPCM del 1° marzo 2020 (cfr. comunicazione Ance del 2 marzo 2020) e il DPCM del 4 marzo 2020 (cfr. Comunicazione Ance del 6 marzo 2020).
Chiarito, inoltre, che le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all’art. 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione
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