L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL ha fornito, con l’allegata circolare n.2201 del 23 marzo scorso, indicazioni in merito alle disposizioni di interesse, contenute nel D.L. n. 18 del 17 marzo scorso, recante “Misure di potenziamento al sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e imprese connesse con l’emergenza Epidemiologica del Covid – 19”.
L’Ispettorato, nel rinviare ad una successiva nota sugli aspetti che incidono direttamente sulle attività dell’INL, per la quale sono in attesa di indicazioni da parte del Ministero del Lavoro, ha individuato i procedimenti amministrativi ad istanza di parte che, per loro natura, sono da considerare indifferibili, sui quali saranno fornite indicazioni sulla prosecuzione o attivazione della loro istruttoria da remoto, alla luce di quanto previsto dal decreto suddetto.
Infatti, all’art. 103, comma 1, del D.L. 18/2020 rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, è stato previsto che “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”.
Nel tener conto anche di quanto previsto dal DPCM 22 marzo 2020, sono stati individuati, di seguito, i procedimenti esclusi dal campo di applicazione dell’art. 103 del D.L. Cura Italia che, pertanto, non sono da considerare sospesi:
In merito alle c.d. deroghe assistite[1], l’Ispettorato ha chiarito che la previsione contenuta nel suddetto art. 103, la quale ne dispone la sospensione sino al 15 aprile, trova un’eccezione, in particolare, nei casi in cui l’esigenza di proroga sia connessa all’attuale periodo emergenziale.
L’istanza che, dal 22 marzo 2020, non potrà che riguardare le sole attività individuate dal DPCM, dovrà essere inoltrata esclusivamente per PEC o per email agli indirizzi istituzionali degli Ispettorati territoriali competenti per territorio.
Come già indicato dall’Istituto nella nota n. 8120 del 17/09/2019, l’istruttoria riguarderà la verifica:
Al riguardo, è stato chiarito che la verifica della genuinità del consenso prestato dal lavoratore sarà effettuata a distanza, così come l’attività di convalida delle dimissioni, anche attraverso una autodichiarazione del lavoratore che attesti la consapevolezza che il contratto deroga al limite massimo e la sua intenzione di accettare la richiesta della azienda di ulteriore prosecuzione.
Una volta definita l’istruttoria, si restituirà il modello (cfr.allegato 2) al datore di lavoro, mediante PEC, unitamente al contratto.
In merito ai procedimenti di interdizione anticipata/post partum, l’Istituto ha rilevato che proprio il possibile contagio Covid-19 ha fatto registrare un incremento delle richieste, a causa della pericolosità del rischio biologico da contagio Covid-19 e in assenza di un formale aggiornamento del DVR da parte del datore di lavoro.
Pertanto, l’Istituto, nel ribadire quanto contenuto all’art. 5 del D.P.R. n. 1026/1976, comma 4[3], ha chiarito che il provvedimento di interdizione anticipata, in relazione alle attività di cui all’allegato al DPCM 22 marzo 2020 (atteso che per le altre è prescritta la chiusura) e fermo restando l’effettivo pericolo di contagio (la lavoratrice in smart working non può evidentemente considerarsi soggetto effettivamente in “pericolo”), può essere rilasciato anche in assenza di aggiornamento del DVR sulla base di quanto previsto dal suddetto art. 5 e dalle disposizioni emanate dal Governo per la gestione della situazione emergenziale.
L’istanza dovrà essere inoltrata all’Ispettorato del lavoro per e-mail o per PEC e il provvedimento di interdizione sarà trasmesso al datore di lavoro tramite PEC e al lavoratore tramite e-mail o PEC.
In merito alla procedura di convalida di dimissioni/risoluzioni consensuali, l’Istituto ha rimandato a quanto già comunicato con la nota n. 2181 del 12 marzo scorso (cfr. comunicazione Ance del 13 marzo).
In particolare, è stato ribadito che, a seguito delle misure di contenimento del contagio CODIV-2019 (Coronavirus) introdotte con DPCM 8 marzo 2020 e con DPCM 9 marzo 2020, e in ottemperanza alle disposizioni fornite, secondo cui “…in deroga alla prassi in uso, le dimissioni in periodo “protetto” potranno essere convalidate anche “a distanza” qualora siano accertati, anche a mezzo posta elettronica e previa trasmissione di copia del documento di riconoscimento, l’identità della parte e la libera volontà di dimettersi, oltre che le relative motivazioni”, è stata resa disponibile online l’apposita modulistica.
Pertanto, in tale periodo, il colloquio diretto della lavoratrice madre o del lavoratore padre con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente sarà sostituito da una dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla lavoratrice o dal lavoratore medesimo, mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo pubblicato sul sito istituzionale.
Il provvedimento di convalida sarà rilasciato tramite PEC al datore di lavoro.
[1] Art. 19, co. 3 D.Lgs n. 81/215: Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
[2] Art. 21 del D. Lgs. n. 81/2015
[3] l’ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell’art. 3, terzo comma, e dell’art. 5, lett. b), della legge anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia
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