In seguito al DPCM 11 marzo 2020, che ha disposto misure urgenti di contenimento del contagio del virus COVID 19, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha fornito prime indicazioni ai titolari di autorizzazioni e/o certificazioni rilasciate dal Servizio Tecnico Centrale.
In particolare viene specificato che eventuali sospensioni temporanee delle attività soggette ad autorizzazione del STC, ritenute di pubblica utilità ma comunque non essenziali, quali quelle di Laboratori di prova di cui all’articolo 59 del DPR 380/01 o Organismi di cui al DM 17.01.18 o Reg.(UE) n. 305/2011, devono essere comunicate al STC ed alle altre Amministrazioni competenti.
Per quanto riguarda eventuali differimenti o ritardi rispetto a termini indicati dalle normative di settore (quali ad esempio il termine di 45 giorni per l’esecuzione delle prove di accettazione sui campioni di calcestruzzo, di cui al §11.2.5.3 del DM 17.01.2018 Norme Tecniche per le Costruzioni, o di periodicità delle visite ispettive in stabilimento), se adeguatamente motivate in ordine al rispetto delle misure di tutela della salute, non possano da sole causare conseguenze sulla regolarità delle procedure a cui sono funzionali (quali, con riferimento all’esempio precedente, l’accettazione dei materiali in cantiere o la validità delle certificazioni del controllo di produzione in fabbrica emesse).
Ricorda inoltre il comunicato che, qualora le attività non venissero sospese, debbano proseguire con la più rigorosa attuazione di quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020, sospendendo ogni apertura o contatto diretto con il pubblico ed attuando, qualora necessario, ogni misura telematica, telefonica o digitale, di contatto a distanza con l’utenza, astenendosi altresì dall’effettuare spostamenti e/o attività non differibili o diversamente effettuabili. Le restanti attività, ove non differibili o comunque riprogrammabili, dovranno essere effettuate adottando specifiche procedure che garantiscano le condizioni di cui al DPM 11 marzo 2020, con particolare riferimento ai protocolli di sicurezza anti-contagio, sia riferiti al personale che ad ogni soggetto eventualmente coinvolto dalle attività.
A tale riguardo il Consiglio superiore dei lavori pubblici indica, quale utile riferimento, la Linea Guida IAF ID 3-2011 “IAF Informative Document For Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations”.
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