È stata pubblicata la circolare del 19 marzo del Capo del Corpo Nazionale dei VVFF relativa alle norme inerenti la prevenzione incendi contenute nel DL Cura Italia (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18).
Il documento esamina, per quanto attiene agli aspetti relativi alla prevenzione incendi, tra l’altro, l’articolo 103 – Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.
Di seguito il comma 2 dell’articolo 103:
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
I VVFF precisano che nella fattispecie di cui al comma 2, ricadono, in particolare:
Di seguito il comma 1 dell’articolo 103:
1: “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”.
Nella fattispecie di cui al comma 1 ricadono, in particolare, i procedimenti ed i controlli del D.P.R. 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015.
Si segnala che era stata già pubblicata una disposizione, lo scorso 12 marzo, riportata in allegato, in cui, nel penultimo paragrafo si precisava che:
” ….nello spirito della norma in oggetto, devono intendersi sospese le attività di formazione esterna e gli accertamenti di idoneità tecnica nonché i controlli di prevenzione incendi, di cui all’art. 4 del DPR 151/2011, fatti salvi i controlli svolti nell’ambito di attività di indagine di polizia giudiziaria; in questi casi, il personale incaricato dovrà attenersi alle precauzioni comportamentali connesse al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.”
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