Fornite indicazioni dall’Autorità Garante Privacy in merito alla possibilita’ di soggetti pubblici e privati di raccogliere informazioni circa i sintomi da coronavirus
E’ stata pubblicata sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, con il comunicato stampa del 2 marzo scorso, la risposta ad alcuni quesiti pervenuti all’Autorità, da parte di soggetti pubblici e privati, in merito alla possibilità di raccogliere informazioni circa i sintomi da coronavirus.
In particolare, è stato richiesto se possono essere raccolte, come misura di prevenzione dal contagio, all’atto della registrazione di visitatori e utenti, informazioni sui sintomi e sugli eventuali spostamenti, nonché se sia possibile acquisire una “autodichiarazione” da parte dei dipendenti in ordine all’assenza di sintomi influenzali e informazioni relative alla sfera privata.
Sul punto, l’Autorità ha chiarito che, le misure d’urgenza attuate nelle ultime settimane, al fine di prevenire la diffusione del Coronavirus, devono essere svolte solo da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato.
Pertanto, coloro i quali, negli ultimi 14 gg, abbiano soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, dovranno comunicare tali informazioni alla azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti (es. isolamento fiduciario).
E’ stato, infatti, ricordato che l’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi da Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.
Diversamente, i datori di lavoro non potranno raccogliere, “a priori e in modo sistematico e generalizzato anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa”.
Resta in capo al lavoratore, però, l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
E’ stata, inoltre, richiamata l’attenzione sulle indicazioni fornite dal Ministero per la pubblica amministrazione, in merito all’obbligo da parte dei dipendenti pubblici e da chi opera a vario titolo presso la P.A., di segnalare all’amministrazione di provenire da un’area a rischio.
A tal fine, il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni, agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati.
“Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro di comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio “biologico” derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente come, a mero titolo esemplificativo, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti”.
Il Garante ha, infine, invitato tutti i titolari del trattamento ad attenersi alle indicazioni del Ministero della salute e delle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza adottare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.
Per quanto non riportato nella presente, si rinvia alla comunicazione richiamata.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.