Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (DDL 2434/C).
CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI
DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
-Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (DDL 2434/C).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, nel testo approvato dalla Commissione Cultura (si veda al riguardo la notizia “In Evidenza” del 16 aprile u.s.)
Per i precedenti di veda la Sintesi n. 15/2020
Il provvedimento d’urgenza del Governo prevede, in particolare, la costituzione della Società pubblica “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026” con lo scopo di realizzare, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, le opere individuate con separato decreto. Viene, altresì, disposto che ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture, sentito il Ministro dell’Economia, possa nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all’articolo 4, comma 3, del Dl 32/2019. Viene, altresì, autorizzato il Comune di Torino ad elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle finali ATP Torino 2021-2025. Al riguardo, viene precisato che l’adeguamento degli impianti destinati ad ospitare l’evento sportivo è considerato di interesse pubblico, anche senza deliberazione del consiglio comunale, consentendo il rilascio di titoli abilitativi in deroga agli strumenti urbanistici generali.
Il decreto legge, in scadenza il 12 maggio 2020, passa, ora, alla seconda lettura del Senato.
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI
DALLE COMMISSIONI DI MERITO
Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19″ (DDL 2447/C)
La Commissione Affari Sociali ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con limitate modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano la seguenti:
Articolo 4
Viene disposto che in caso di reiterata violazione delle misure di contenimento, di cui all’art. 1 comma 2 del testo, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Emendamento 4.14 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Viene previsto che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi oltre che delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate anche del personale delle polizie municipali munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Emendamenti 4.7 (Nuova formulazione) identico a 4. 9. (Nuova formulazione) e
4. 11. (Nuova formulazione) a firma di parlamentari
Viene, altresì, disposto che il Prefetto assicura l’esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo della Azienda sanitaria locale competente per territorio e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Emendamenti 4. 12 a firma di parlamentari
Scheda emendamenti in Commissione
Il provvedimento prevede un’elencazione dettagliata delle misure di contenimento potenzialmente applicabili, su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, sulla sua totalità, che potranno essere adottate (una o più) per periodi predeterminati, di durata non superiori a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza.
Disciplina il rapporto tra le misure statali adottate con DPCM per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica e i provvedimenti degli enti territoriali posti in essere per la medesima finalità,
prevedendo che le regioni, nelle more dell’adozione dei D.P.C.M., e con efficacia limitata fino a
tale momento, possano adottare misure ulteriormente restrittive esclusivamente nelle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle a rilevanza strategica
nazionale e disponendo che i Sindaci non possano adottare, a pena di inefficacia, ordinanze
contingibili ed urgenti n contrasto con le misure statali.
Stabilisce, inoltre, le sanzioni applicabili per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, e solo nei casi più gravi una sanzione penale.
Il decreto legge, in scadenza il 24 maggio 2020, passa, ora, all’esame dell’Aula.
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