Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) all’articolo 148 impone In vigore dal 24 aprile 2008alle Regioni di istituire e disciplinare le Commissioni locali per il paesaggio, organi consultivi a supporto degli enti locali (Comuni, Città metropolitane, Province, Enti Parco, ecc.) per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Il Codice precisa che le Commissioni locali per il paesaggio esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori degli interventi su immobili vincolati ai sensi degli art. 146 e 147 del Codice stesso.
Le Regioni hanno regolato in modo differente le competenze, la composizione e il funzionamento di queste Commissioni.
L’Ance ha riassunto in un dossier le normative regionali, evidenziandone le peculiarità, tra cui:
Per gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, il Dpr 31/2017 ha precisato che “Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali”. Il Friuli Venezia-Giulia e la Toscana hanno accolto questa indicazione, rendendo non obbligatorio il parere della Commissione. Considerati gli obiettivi di semplificazione del Dpr 31/2007, si auspica un intervento in tal senso anche da parte delle altre Regioni.
In allegato:
Dossier “Commissioni locali del paesaggio: caratteri, competenze e struttura – il quadro regionale”
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