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In Commissione Lavoro discusso un atto di controllo sulle problematiche connesse alla norma che equipara l’infezione da coronavirus all’infortunio sul lavoro ai fini INAIL su cui il Governo ha fornito alcune precisazioni. In replica evidenziata l’urgenza di un intervento per risolvere le incertezze interpretative della disposizione.

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Covid-19 e infortunio sul lavoro: Interrogazione parlamentare alla Camera

7 Maggio 2020
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In Parlamento sono state presentate numerose interrogazioni a firma di diversi gruppi sia di maggioranza che di opposizione in cui vengono evidenziate le problematiche connesse alla disposizione di cui all’art. 42, c. 2, del DL 18/2020 cd. “Cura Italia” che prevede che i casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro debbano essere iscritti al registro dell’Inail come infortunio sul lavoro.

 

In particolare, presso la Commissione Lavoro della Camera è stata discussa l’Interrogazione a risposta immediata in Commissione (5-03904, prima firmataria On. Chiara Gribaudo-PD) in cui viene chiesto al Ministro del Lavoro “se non ritenga necessario adottare idonee iniziative, anche a carattere normativo, al fine di limitare ai soli fini della tutela l’equiparazione del contagio da coronavirus all’infortunio sul lavoro di cui all’articolo 42, comma 2 del decreto-legge «Cura Italia»”.

 

Nelle premesse all’Atto di controllo, viene, in particolare, evidenziato che “non risulta chiaro in base al secondo comma dell’articolo 42 del decreto «Cura Italia» come sia possibile accertare che l’infezione da coronavirus sia avvenuta sul luogo di lavoro; tale equiparazione della malattia a infortunio sul lavoro può produrre conseguenze anche gravissime sul datore di lavoro, per il quale in caso di morte da infortunio sul lavoro è prevista la responsabilità penale”.

 

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza, in risposta, ha evidenziato, in via preliminare, che l’art. 42,c.2 del DL 18/2020 ha la finalità di indirizzare l’azione dei medici certificatori e dei datori di lavoro, con lo scopo di erogare velocemente le prestazioni agli infortunati vittime del contagio, evitando disguidi e sovrapposizioni di competenze e conferma i principi generali applicati per il riconoscimento delle prestazioni a favore di tutti i lavoratori in caso di infortunio, ciò al fine di evitare ogni possibile discriminazione. Infatti, secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarle, l’INAIL tutela tali affezioni morbose inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro, attraverso una equiparazione della causa virulenta a quella violenta. I contagi da Coronavirus non fanno eccezione a tale regola e sono, pertanto, da ricondurre, a tutti gli effetti, nell’ambito degli infortuni sul lavoro e ciò sulla base di un consolidato orientamento dell’istituto, della scienza medico-legale, nonché della giurisprudenza.

 

Per quanto riguarda la verifica che l’infezione da coronavirus sia avvenuta effettivamente sul luogo di lavoro, fa, poi, presente che tale circostanza viene ricostruita dall’INAIL attraverso un accertamento medico-legale che consente comunque di utilizzare un onere probatorio semplificato.

Peraltro escludere i casi di contagio da nuovo coronavirus in occasione di lavoro dall’ambito della tutela INAIL, significherebbe di fatto non garantire in una fattispecie di tale gravità l’ordinaria tutela prevista dall’ordinamento.

 

Con specifico riferimento alle conseguenze per i datori di lavoro ha evidenziato che la diffusione ubiquitaria del virus Sars-CoV-2, la molteplicità delle modalità e delle occasioni di contagio e la circostanza che la normativa di sicurezza per contrastare la diffusione del contagio è oggetto di continuo aggiornamento da parte degli organismi tecnico-scientifici che supportano il Governo, rendono particolarmente problematica la configurabilità di una responsabilità civile o penale del datore di lavoro che operi nel rispetto delle regole. Una responsabilità sarebbe, infatti, ipotizzabile solo in via residuale, nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela della salute dei lavoratori e, in particolare, di quelle emanate dalle autorità governative per contrastare la predetta emergenza epidemiologica.

Sull’esonero della responsabilità, peraltro, l’articolo 42 è in parte già intervenuto in ambito assicurativo, prevedendo l’esclusione dei casi riconosciuti di malattia da coronavirus dal bilancio infortunistico dell’azienda.

 

Il Sottosegretario ha, infine, assicurato il massimo impegno dell’Amministrazione nel monitorare la questione anche con riferimento ai provvedimenti che verranno adottati nel prosieguo.

 

E’ intervenuta, poi, in replica, l’On. Gribaudo (PD), per sottolineare l’urgenza di un provvedimento del Governo affinché, risolvendo le incertezze interpretative della norma, si consenta l’accertamento del nesso di causalità tra il contagio e l’attività lavorativa prestata, rendendo da un lato effettivi i benefici previsti dall’ordinamento, senza, dall’altro, penalizzare l’attività di impresa.

 

link al resoconto di seduta e alla Interrogazione con la risposta del Sottosegretario

 

Per gli ulteriori Atti di indirizzo e controllo presentati in Parlamento, si veda la Notizia “In Evidenza” del 5 maggio 2020.

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