Le domande per APE sociale, Lavoratori precoci, Lavori usuranti - Isopensione
In riferimento alla Guida Ance sugli strumenti per offrire maggiore flessibilità in uscita ai lavoratori prossimi alla pensione del 26 gennaio 2018, si riportano, di seguito, gli aggiornamenti relativi alla presentazione delle domande per APE sociale, Lavoratori precoci, Lavori usuranti, che restano sospesi fino al 1° giugno 2020, come reso noto dall’INPS.
APE SOCIALE
La Legge di Bilancio 2020 ha differito il termine d’accesso all’APE sociale dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020. Tale proroga non ha modificato le regole valide fino al 2019. In sostanza sono rimasti immutati i requisiti e le condizioni di accesso riportati nella citata Guida Ance.
Con la Circolare n. 50/2020, l’INPS ha recepito le novità introdotte dal Decreto Cura Italia sulla proroga dei termini di adempimenti e pagamenti previdenziali (compresi fra il 23 febbraio e sino al 1° giugno 2020) relativamente a INPS e INAIL.
Di conseguenza, la scadenza del 31 marzo 2020, per la presentazione delle domande di APE sociale, è prorogata al 1 giugno 2020.
La certificazione delle condizioni d’accesso all’APE sociale deve avvenire, pertanto, per l’anno in corso, entro i seguenti termini di scadenza (tre finestre temporali):
LAVORATORI PRECOCI e LAVORI USURANTI
Restano altresì sospesi, fino al 1° giugno 2020, i termini di decadenza per la presentazione della domanda per il riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci (termine del 1° marzo 2020) e i termini per il riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti (termine del 1° maggio 2020).
Per completezza, si ricorda che restano sospesi fino al 1° giugno 2020 anche i termini di decadenza per la presentazione delle domande per :
• riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizione all’amianto (termine del 31 marzo 2020);
• conferma dell’assegno ordinario di invalidità.
ISOPENSIONE
Si coglie l’occasione per fornire indicazioni sulle nuove funzionalità del servizio Inps sull’Isopensione.
Si ricorda che tale istituto è uno “scivolo pensionistico”, istituito dalla Legge Fornero. Consente ai dipendenti di anticipare l’uscita dal lavoro sino a un massimo di 4 anni senza perdere lo stipendio, ampliato a 7 anni dal 2018, in via temporanea, dalla Legge di Bilancio 2018.
E’ riservato ai datori di lavoro che impiegano più di 15 dipendenti, nei casi di eccedenza del personale. E’ necessario un accordo tra il datore di lavoro e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale che individua, come eccedenza, l’insieme dei lavoratori che, entro 4 (o 7) anni, raggiungono la pensione di vecchiaia o anticipata.
Come anticipato, il 2020 è l’ultimo anno del triennio nel quale si può usufruire dell’isopensione, qualora la distanza dalla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria sia al massimo pari a 7 anni. Dal 2021 si tornerà alla finestra di massimo 4 anni.
Con il Messaggio n. 1863/2020, l’Istituto comunica che sono disponibili le seguenti nuove funzionalità del servizio “Prestazioni di esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione”:
Sugli argomenti trattati si vedano: Guida Ance sugli strumenti per offrire maggiore flessibilità in uscita ai lavoratori prossimi alla pensione del 26 gennaio 2018; news Ance del 4 febbraio 2020 e news Ance del 13 marzo 2020.
In allegato, il Messaggio Inps n.1863/2020 e la Circolare Inps n. 50/2020.
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