Tra le DL Liquidità: primo via libera dalla Camera con la fiducia. numerose le novità introdotte nel testo trasmesso al Senato, accolte, in particolare, alcune modifiche auspicate da ANCE sul Fondo di garanzia per le PMI, nonché una norma di chiarimento interpretativo sull’equiparazione del contagio COVID all’infortunio sul lavoro
L’Aula della Camera ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del DL recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (DDL 2461/C – Relatori On. Gian Mauro Fragomeli del Gruppo PD e On. Luca Carabetta del Gruppo M5S), con la fiducia sul testo come modificato dopo il “ritorno” in Commissione referente per accogliere le osservazioni sulla copertura finanziaria della Commissione Bilancio. Il testo è stato trasmesso all’esame della Commissione Finanze del Senato in seconda lettura (DDL 1829/S – Relatore Sen. Fenu – M5S).
Tra le modifiche approvate in corso di esame, si segnalano, in particolare, nell’ambito delle norme relative al Fondo di garanzia per le PMI, le seguenti, alcune delle quali richieste ed auspicate dall’ANCE (vedi notizia di “Interventi Ance” del 28 aprile):
-viene prevista una copertura al 100% del Fondo per finanziamenti fino 30.000 mila euro, anziché a 25mila euro;
–viene estesa da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti garantiti e anche rideterminato il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti garantiti. Nello specifico si consente un adeguamento, su richiesta, dei finanziamenti già concessi, alle nuove condizioni introdotte;
-viene previsto che l’importo totale dei finanziamenti non può superare, per le società di capitale – caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali – del settore immobiliare e del settore dell’edilizia, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l’anno 2019;
-viene previsto che, nei casi di rinegoziazione, al soggetto finanziatore è fatto obbligo di trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso d’interesse applicata sul finanziamento garantito al soggetto beneficiario, per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia
-il finanziamento garantito al 100% viene concesso anche in favore di imprese che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, a condizione che le esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate alla data di richiesta del finanziamento.
-Viene previsto che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, possono, anche con la costituzione di appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia;
-In relazione alla previsione secondo cui per i soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, il prestito garantito deve essere di importo non superiore al 25 percento dei ricavi, viene disposto che nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
Tra le altre modifiche si evidenziano, altresì:
Nell’ambito delle misure temporanee per la liquidità delle imprese:
-vengono incluse, tra le finalità del finanziamento garantito SACE, oltre a costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti in Italia, anche del pagamento canoni di locazione e di affitto di ramo di azienda.
-vengono, altresì, previste nuove fattispecie di finanziamenti che possono essere garantiti da SACE. In particolare, la garanzia può essere concessa sulle cessioni di crediti commerciali pro solvendo effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione da imprese a banche e intermediari finanziari. Con decreto di natura non regolamentare del MEF possono essere stabilite modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per tale tipologia di operazioni.
-viene introdotto un articolo aggiuntivo con cui si prevede che le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE o coperti dal Fondo, devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, da parte del titolare o legale rappresentante dell’impresa richiedente. Tale dichiarazione è volta a consentire lo svolgimento di un’istruttoria semplificata.
Sull’equiparazione del contagio COVID all’infortunio sul lavoro di cui all’art.42 del DL 18/2020, convertito dalla L. 27/2020 (Cura Italia), viene chiarito che ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del DL 33/2020, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Viene disposta la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle segnalazioni a sofferenza effettuate da banche e intermediari finanziari alla Centrale dei rischi di Banca d’Italia ed ai sistemi di informazioni creditizie gestiti da privati.
Viene disposto che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell’archivio informatizzato di cui all’articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate.
Viene modificata la lista di cui all’articolo 1, comma 53, della L 190/2012 – concernente l’elenco delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Vengono soppresse le attività di cui alle lettere a) e b) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi e trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi. Vengono aggiunti tra gli altri: servizi ambientali, ivi comprese le attività di raccolta, trasporto, nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento, bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
Viene previsto, in particolare, che i termini di adempimento dei concordati preventivi, accordi di ristrutturazione degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati, aventi scadenza tra febbraio 2020 e 2021 sono prorogati di 6 mesi.
Viene modificato l’articolo 54, comma 1, del DL 18/2020, convertito dalla L. 37/2020 prevedendo che l’ammissione ai benefici del Fondo ivi previsto (Fondo solidarieta’ mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”), è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
Viene prevista la “riassegnazione” al Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura del 20% dell’attivo di esercizio del Fondo di solidarietà alle vittime, risultante alla data del 30 settembre 2020, previo versamento delle somme all’entrata del bilancio dello Stato.
Viene prevista la sospensione del versamento dei canoni per l’uso di beni immobili appartenenti allo Stato in regime di concessione o di locazione ad imprese.
Viene previsto il diritto al rimborso in capo alle imprese per la mancata partecipazione a fiere e a manifestazioni commerciali internazionali, attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a iniziative di questo tenore, nonché il riconoscimento come strategici ai fini dell’internazionalizzazione di alcuni settori e attività, vale a dire turismo, fiere, agroalimentare, congressi ed eventi, piattaforme on line per la vendita di prodotti made in Italy.
Viene prevista la nomina di un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa che opererà nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, degli obblighi internazionali e dei princìpi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale.
In corso d’esame è intervenuta l’abrogazione degli articoli 30 (Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro), 32 (specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19) e 34 (divieto cumulo pensioni e redditi) del testo, da parte degli articoli 125, 4, e 78 del DL 34/2020 “Rilancio” (DDL 2500/C, all’esame in prima lettura della Commissione Bilancio della Camera). E’ stato, altresì, soppresso, con un emendamento del Relatore, l’articolo 25 sull’assistenza fiscale a distanza.
Si veda precedente del 20 aprile.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.