DL 23/2020 Liquidità (DDL 2461/C) - Schema di DLgs. su norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (Atto n.151)
CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
–Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (DDL 2461/C)
Le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive hanno approvato, in sede referente, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo iniziale. Tra queste, in particolare, si evidenziano le seguenti:
Articolo aggiuntivo
Viene introdotto un articolo aggiuntivo con cui si prevede che prevede che le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE, devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000.
Emendamento 1.030 nuova formulazione (e seguenti) a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene modificata la lista di cui all’articolo 1, comma 53, della L 190/2012 – concernente l’elenco delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Vengono soppresse le attività di cui alle lettere a) e b) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi e trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi. Vengono aggiunti tra gli altri: servizi ambientali, ivi comprese le attività di raccolta, trasporto, nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento, bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
Emendamento 4.02 a firma di parlamentari
Articolo 9
Viene previsto, in particolare, che i termini di adempimento dei concordati preventivi, accordi di ristrutturazione degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati, aventi scadenza tra febbraio 2020 e 2021 sono prorogati di 6 mesi.
Emendamento 9.3 a firma di parlamentari
Articolo 11
Viene disposto che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell’archivio informatizzato di cui all’articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate.
Emendamento 11.1 a firma di parlamentari
Articolo 12
Viene modificato l’articolo 54, comma 1, del DL 18/2020, convertito dalla L. 37/2020 prevedendo che l’ammissione ai benefici del Fondo ivi previsto (Fondo solidarieta’ mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”), è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
Emendamento 12.22 a firma di parlamentari
Viene riconosciuto alle imprese un rimborso per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali.
Emendamento 12.20 a firma di parlamentari
Articolo 13
Nell’ambito delle norme relative al Fondo di garanzia per le PMI, viene prevista una copertura al 100% del Fondo per finanziamenti fino 30.000 mila euro, anziché a 25mila euro.
Emendamento 13.234, nuova formulazione (e seguenti) a firma di parlamentari
Viene previsto che l’importo totale dei finanziamenti non può superare, per le società di capitale – caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali – del settore immobiliare e del settore dell’edilizia, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l’anno 2019.
Emendamenti 13.26; 13.38; 13.20 13.27 a firma di parlamentari
Viene previsto che, nei casi di rinegoziazione, al soggetto finanziatore è fatto obbligo di trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso d’interesse applicata sul finanziamento garantito al soggetto beneficiario, per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia
Emendamenti 13.55; 13.57; 13.66; 13.79; 13.84 a firma di parlamentari
Viene estesa la garanzia di cui alla lettera m (copertura al 100%) in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, a condizione che condizione che le esposizioni – alla data della richiesta del finanziamento – non siano più classificabili come deteriorate ai sensi del Reg. UE n.575/2013.
Emendamento 13.255 nuova formulazione a firma di parlamentari
Viene disposto che la copertura del Fondo in riassicurazione è elevata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo stesso, al 100 per cento dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, o dalle società cooperative abilitate all’esercizio del credito.
Emendamento 13.39, nuova formulazione (e seguenti) a firma di Parlamentari
Viene estesa da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti garantiti e anche rideterminato il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti garantiti. Nello specifico si consente un adeguamento, su richiesta, dei finanziamenti già concessi, alle nuove condizioni introdotte in sede di conversione del decreto legge.
Emendamento 13.30, nuova formulazione (e seguenti) a firma di Parlamentari
Viene previsto che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, possono, anche con la costituzione di appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia;
Emendamento 13.342 (e seguenti) a firma di parlamentari
In relazione alla previsione secondo cui per i soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, il prestito garantito deve essere di importo non superiore al 25 percento dei ricavi, viene disposto che nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
Emendamento 13.44 (e seguenti) a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene prevista la “riassegnazione” al Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura del 20% dell’attivo di esercizio del Fondo di solidarietà alle vittime, risultante alla data del 30 settembre 2020, previo versamento delle somme all’entrata del bilancio dello Stato.
Emendamento 13.063 a firma di parlamentari
Articolo 18
Viene prevista la sospensione del versamento dei canoni per l’uso di beni immobili appartenenti allo Stato in regime di concessione o di locazione ad imprese.
Emendamento 18.0276 dei Relatori
Articolo 25
Viene soppresso l’articolo del testo sull’assistenza fiscale a distanza.
Emendamento 25.2 dei Relatori
Articolo 29
Sull’equiparazione del contagio COVID all’infortunio sul lavoro di cui all’art.42 del DL 18/2020, convertito dalla L. 27/2020(Cura Italia), è stata approvata un modifica volta a chiarire che ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del DL 33/2020, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Emendamenti 29.02 nuova formulazione e 29. 010 nuova formulazione a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Vengono sospese fino al 30 settembre 2020 le segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie.
Emendamento 37.011 nuova formulazione a firma di parlamentari
Il provvedimento interviene con misure specifiche su cinque principali ambiti: accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti; misure per garantire la continuità delle aziende; rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria; misure fiscali e contabili con ulteriore proroga per i pagamenti di tributi e contributi; rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto connesso.
In corso d’esame è intervenuta l’abrogazione degli articoli 30 (credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro), 32 (specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19) e 34 (divieto cumulo pensioni e redditi) del testo, da parte degli articoli 125, 4, e 78 del DL 34/2020 “Rilancio” (DDL 2500/C, all’esame in prima lettura della Commissione Bilancio della Camera).
Il decreto legge, che scade il 7 giugno 2020, passa ora all’esame dell’Aula.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (Atto n.151)
La Commissione Giustizia ha espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni.
Il provvedimento è volto a recepire la dir. (UE) 2017/1371 in tema di contrasto alle frodi lesive degli interessi dell’Unione. In particolare, vengono previste modifiche al Codice penale, individuando le fattispecie di reato per le quali viene stabilito un aumento della pena edittale massima fino a quattro anni di reclusione, quando il fatto commesso lede gli interessi finanziari dell’Unione europea ed il danno ovvero il profitto conseguenti al reato sono superiori ad euro 100.000 (peculato mediante profitto dell’errore altrui; indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; induzione indebita a dare o promettere utilità).
Viene, altresì, modificato il Dlgs 231/2001 recante il Codice sulla responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, ampliando il novero dei reati presupposto di responsabilità amministrativa degli enti, inserendovi i reati di peculato, peculato per profitto dell’errore altrui e abuso d’ufficio. Viene, inoltre, modificata la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (di cui al DLgs n. 74/2000).
Altra norma concerne l’invio di una relazione annuale contenente i dati statistici relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea.
Per il parere reso dal Senato si veda la Sintesi n.10/2020
Il provvedimento tornerà ora in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
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