E’ legge il provvedimento d’urgenza che prevede, tra l’altro, misure per l’accesso al credito per le imprese e per garantire la continuità delle aziende colpite dall’emergenza Covid-19. Nel testo, licenziato con la seconda fiducia, confermate le norme di modifica della disciplina del Fondo di garanzia per le PMI, richieste da ANCE per il settore.
L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del DL recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” con la votazione di fiducia sul testo trasmesso dalla Camera dei Deputati, inviato in Aula dalla Commissione Finanze senza concluderne l’esame (DDL 1829/S – Relatore il Sen. Emiliano Fenu del Gruppo M5S).
Nel testo sono state confermate, in particolare, le modifiche alle norme relative al Fondo di garanzia per le PMI richieste dall’ANCE (vedi notizia di “Interventi Ance” del 28 aprile). Si tratta, nello specifico, delle seguenti:
-previsione che l’importo totale dei finanziamenti non può superare, per le società di capitale – caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali – del settore immobiliare e del settore dell’edilizia, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l’anno 2019;
-obbligo per il soggetto finanziatore, nei casi di rinegoziazione, di trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso d’interesse applicata sul finanziamento garantito al soggetto beneficiario, per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
Tra le altre modifiche alla disciplina del Fondo di garanzia si evidenziano, altresì:
-la copertura al 100% del Fondo per finanziamenti fino 30.000 mila euro, anziché a 25mila euro;
-l’estensione da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti garantiti con rideterminazione del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti garantiti;
-il finanziamento garantito al 100% concesso anche in favore di imprese che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, a condizione che le esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate alla data di richiesta del finanziamento.
Confermata, inoltre, la norma sull’equiparazione del contagio COVID all’infortunio sul lavoro di cui all’art.42 del DL 18/2020, convertito dalla L. 27/2020 (Cura Italia), con cui viene chiarito che ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del DL 33/2020, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per gli ulteriori contenuti e l’iter parlamentare precedente si vedano le notizie del 29 maggio e del 20 aprile.
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