Evidenziato dall’ANCE, nel corso dell’audizione in Commissione Giustizia della Camera, come in questo difficile momento storico sia fondamentale salvaguardare l’interesse della continuità aziendale ed escludere la responsabilità nell’insolvenza incolpevole.
Si è svolta il 16 giugno c.m. l’audizione informale dell’Ance, in video conferenza, presso la Commissione Giustizia della Camera, nell’ambito dell’esame dello Schema di D.Lgs correttivo ed integrativo del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (Atto n. 175– per l’approfondimento dell’iter si veda la notizia “In Evidenza” del 16 giugno c.m.).
Il Dott. Marco Dettori, Vice Presidente Economico-fiscale-tributario, che ha guidato la delegazione associativa, ha evidenziato in premessa come l’adozione del Dlgs 14/2019, in attuazione della legge delega 155/2017 (cd. “codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) rappresenti l’occasione per avviare nel nostro Paese un importante processo riformatore che non riguarda unicamente la modernizzazione di un sistema normativo ormai incapace di tutelare le imprese, ma che può accrescere in generale la competitività del sistema economico.
L’ANCE ha totalmente condiviso i principi ispiratori della riforma finalizzati alla continuità aziendale, tema al quale finalmente il Legislatore ha posto attenzione, ma, purtroppo in maniera assai blanda ed assolutamente insufficiente rispetto alla gravità del problema per l’intero sistema imprenditoriale ed in particolare per il settore delle costruzioni.
Il mantenimento in efficienza di un’azienda rappresenta, infatti, un valore che deve essere salvaguardato soprattutto nei periodi in cui la gestione ordinaria incontra delle difficoltà, a causa di oggettive crisi del mercato, come quella che, dal 2008, interessa il settore delle costruzioni, aggravata anche dall’attuale emergenza sanitaria
Proprio alla luce dell’attuale situazione epidemiologica, e tenuto conto delle pesanti ripercussioni che questa avrà sulla prosecuzione della attività economiche, il Vice Presidente ha rilevato che occorre avviare una riflessione sulla reale necessità di affrontare, in questo particolare momento storico, il tema della crisi d’impresa.
Il mantenimento in efficienza di un’azienda rappresenta, infatti, un valore che deve essere salvaguardato soprattutto nei periodi in cui la gestione ordinaria incontra delle difficoltà, a causa di oggettive crisi del mercato, come quella che, dal 2008, interessa il settore delle costruzioni, aggravata anche dall’attuale emergenza sanitaria.
Anche in tali circostanze, appare assolutamente indispensabile mantenere e promuovere in ogni caso l’esercizio dell’attività, anziché attivare le procedure giudiziali, che, oltretutto, possono mettere in pericolo il patrimonio aziendale e minare l’esistenza dell’impresa stessa.
Infatti, garantire la prosecuzione dell’attività significa salvaguardare tutte quelle componenti essenziali all’esercizio dell’impresa, prima fra tutte il mantenimento dei posti di lavoro con il connesso pagamento delle retribuzioni, nonché la conservazione del patrimonio tecnologico ed il know how acquisito negli anni.
Non va dimenticato che il vero senso della Riforma RORDORF doveva consistere nel prevalente interesse della “continuità aziendale” e nello strettamente connesso ribaltamento del concetto di “responsabilità degli Amministratori” in caso di insolvenza incolpevole.
Ha, poi, ricordato come andasse esattamente in questo senso “l’ordine del giorno” proposto dall’ANCE e fatto proprio dalla Commissione Giustizia del Senato, che impegnava esplicitamente il Governo a provvedere di conseguenza, avendo finalmente preso atto della crisi epocale che aveva colpito l’industria ed in particolare il settore delle costruzioni nel periodo 2009/2018.
L’attuale situazione vede, viceversa, addirittura un forte aggravamento della già ipercritica situazione precedente.
Infatti, nelle prossime settimane migliaia di imprese SRL saranno obbligate a nominare un organo di controllo che non solo peserà ulteriormente sui costi aziendali ma, di fatto, potrà mettere in una difficile situazione di conflitto di interessi l’imprenditore ed i suoi revisori, i quali oggi sono solidalmente responsabili della salute economica-finanziaria dell’impresa e per tutelarsi adeguatamente, oltre a pagare cospicui premi assicurativi, potranno trovarsi in aperto contrasto con le decisioni aziendali dell’imprenditore, per una infinita serie di motivi connessi ad una teorica “ prudenza gestionale”.
Appare di tutta evidenza quindi che anche questo impegno, così come quello degli “indici di crisi” doveva essere rinviato, non ad una data prefissata (ad oggi 1° settembre 2021) bensì al momento in cui il mercato avrà ritrovato una sua effettiva normalità; normalità che era già stata irrimediabilmente devastata dalla crisi 2009/2018 ed ora ulteriormente aggravata dalla presente crisi sanitaria.
Per tali ragioni, il Vice Presidente Dettori ha rilevato che occorre pervenire ad una definizione normativa dello stato di crisi, distinguendo fra l’insolvenza incolpevole, dovuta ad una situazione economica generale straordinaria, rispetto a quella prodotta a seguito di negligenza nell’attività degli amministratori.
Peraltro, nell’ambito delle iniziative del programma di Rilancio “Italia 2020-2022” del comitato di esperti guidato da Vittorio Colao, il tema della crisi d’impresa viene ripreso sotto il profilo del Disincentivo al ricorso alle procedure concorsuali, mediante la seguente strategia:
-rendere più agevole, nel corso della procedura di concordato preventivo, la raccolta delle informazioni da parte dei creditori, per rendere possibile a taluni di essi di formulare proprie proposte da sottoporre al voto in concorrenza a quella del debitore;
-riconoscere ai creditori, nei concordati preventivi, il diritto (liberamente trasferibile) di partecipazione ai futuri utili e valore dell’azienda. Tale diritto dovrà essere tanto maggiore quanto minore è la percentuale di soddisfazione prevista dalla proposta concordataria. Ad esso dovranno essere associati diritti amministrativi che assicurino la presenza di rappresentanti dei creditori nella
governance dell’impresa;
-assoggettare, nel fallimento, l’eventuale trasferimento dell’azienda al debitore (e alle sue parti correlate) a vincoli che disincentivino il ricorso strumentale al fallimento per ricostituire il valore dell’azienda a scapito dei creditori (ad es. consentire la cessione dell’azienda sdebitata al debitore solo dopo che sia decorso un certo lasso di tempo dall’apertura della procedura).
Ha, altresì, ricordato come già nella fase di adozione del Codice, l’ANCE avesse più volte ribadito, presso tutte le competenti Sedi parlamentari e governative, la necessità di adottare alcuni principi, ritenuti fondamentali per un risultato efficace della riforma e che, purtroppo, non hanno trovato accoglimento nell’articolato del D.Lgs., quali:
– il coinvolgimento delle associazioni di categoria e, quindi, dell’ANCE per il settore delle costruzioni, nell’elaborazione degli indici di crisi nell’ambito delle procedure d’allerta. Ciò al fine di tener conto, per il settore delle costruzioni, sia della specificità dell’attività esercitata (commesse pubbliche, costruzione per la vendita, riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), sia della collocazione dell’impresa sul territorio.
Inoltre, l’attuale formulazione degli indici, ed i corrispondenti “valori di allerta” andrebbero rivisti per tener conto delle peculiarità del settore edile.
Il Vice Presidente è passato, quindi, ad illustrare le misure che occorrerebbe prevedere:
–Indice relativo alla sostenibilità degli oneri finanziari
la misurazione dei flussi di cassa a 12 mesi (coincidente con il periodo d’imposta), fatta salva la discrezionalità dell’organo di controllo di effettuare il test sulla sostenibilità degli oneri finanziari su un periodo inferiore, se il calcolo del dscr risulti affidabile;
–Indice relativo all’adeguatezza patrimoniale (lavori pubblici)
l’eliminazione, dai debiti totali, delle voci relative agli “anticipi per stato avanzamento lavori – SAL” (inseriti nella voce D.6 – Acconti – nel passivo dello stato patrimoniale);
-Indice relativo all’equilibrio finanziario (lavori pubblici)
l’eliminazione dalla voce C dell’attivo circolante, relativa alle rimanenze per lavori in corso, le voci per le quali sono stati già ricevuti importi a titolo di SAL.
Allo stesso modo, e per le medesime ragioni, dalle passività a breve termine andrebbero espunte le voci relative ai “anticipi per stato avanzamento lavori – SAL” (inseriti nella voce D.6 – Acconti – nel passivo dello stato patrimoniale);
-Individuazione di un indice d’allerta unico per il settore edile
l’utilizzo di un unico codice convenzionale, nonché l’individuazione di una sola soglia d’allerta per ciascun parametro, in sostituzione dei valori elaborati dal CNDCEC per ciascuna delle 3 macro attività del settore delle costruzioni;
-Indebitamento previdenziale e tributario
la precisazione che i debiti fiscali, previdenziali e simili devono essere già scaduti, in relazione ai rispettivi termini di pagamento, e per i quali non è stata richiesta ed ottenuta una dilazione nel pagamento.
Ha, inoltre, sottolineato che occorre ripensare l’approccio relativo ai requisiti di partecipazione agli Organismi di composizione della crisi – OCRI per i componenti provenienti dalle Associazioni di categoria, devono essere diversi e meno stringenti rispetto a quelli stabiliti nel D.M. 202/2014 (ad es. aver espletato attività nella curatela fallimentare).
Si è, quindi, soffermato sugli ulteriori aspetti che rivestono assoluta importanza per l’ANCE, come:
-la necessità di codificare a livello normativo la definizione dello stato di crisi, distinguendo fra insolvenza dovuta ad una situazione economica generale straordinaria rispetto all’insolvenza prodotta a seguito di negligenza nell’attività degli amministratori;
– l’esclusione dalla responsabilità degli amministratori nel caso in cui l’insolvenza dell’impresa sia dipesa da cause economiche oggettive e non da una gestione patrimoniale colpevolmente incauta;
–rivedere la disciplina ai fini della nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle s.r.l., prevedendo:
– la sospensione del termine del 30 giugno 2020 per l’effettuazione di tale adempimento, almeno sino al ripristino di una situazione di normalità economica (quantomeno entro il termine per l’approvazione del bilancio 2020, da effettuare nel 2021);
– che l’obbligo sorga al superamento di due su tre dei limiti (patrimoniali, reddituali e di occupazione) ad oggi previsti;
– il contenimento dei compensi dei professionisti preposti alle procedure concorsuali a seguito di provvedimento giudiziale, da determinare al termine della procedura in proporzione all’attivo realizzato ed entro il tetto del 3% del valore della procedura;
– l’applicabilità delle nuove regole di gestione dell’insolvenza, in attuazione della legge delega, ai procedimenti pendenti, ove possibile e qualora ciò comporti un vantaggio per l’intera procedura, anche in termini di salvaguardia della continuità aziendale;
– l’introduzione del privilegio generale sui crediti delle piccole e micro imprese;
– la necessità di eliminare le interferenze della disciplina sulle crisi d’impresa con il settore dei contratti pubblici, ed in particolare degli appalti di lavori pubblici (ad es. partecipazione alle gare di imprese in concordato, effetti sul contratto in caso di fallimento dell’impresa affidataria).
In conclusione, tenuto conto della gravissima situazione contingente, ha ribadito che occorre:
– pervenire ad una vera “riforma” del Codice della crisi, che si sintetizza nei concetti di “continuità aziendale “e nella “responsabilità degli Amministratori” per crisi incolpevoli;
–sospendere ogni provvedimento (nomina dei revisori, indici di crisi etc.) in relazione a nuove regole che, sino al raggiungimento di una vera situazione di normalità economica, non farebbero altro che causare nuove chiusure aziendali e perdite di posti di lavoro, oltrechè di “vocazioni Imprenditoriali”;
– garantire la rappresentanza imprenditoriale delle Associazioni di categoria, oltre a quella della Magistratura e degli Ordini professionali.
Documento depositato agli atti della Commissione
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