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l’Inps ha fornito le prime indicazioni operative a seguito delle novità introdotte dal decreto-legge n. 34/20 e dal decreto-legge n. 52/20, in materia di trattamento di integrazione salariale.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Integrazioni salariali per COVID 19– Pagamento diretto con anticipo 40% – Prime istruzioni

19 Giugno 2020
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Con l’allegato messaggio n. 2489/20,  l’Inps ha fornito le prime indicazioni operative a seguito delle novità introdotte dal decreto-legge n. 34/20 e dal decreto-legge n. 52/20, in materia di trattamento di integrazione salariale.

A tal riguardo, nelle  more della pubblicazione di ulteriori e specifiche circolari, l’Inps, con particolare riferimento al trattamento ordinario di cassa integrazione e all’assegno ordinario, ricorda che le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione della Cigo o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, solo laddove interamente fruite le suddette nove settimane.

 Il D.L. n. 52/20 riconosce, inoltre, alle aziende che abbiano fruito dei suddetti trattamenti per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), la possibilità di richiedere ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

La durata massima non potrà, in ogni caso, superare, cumulativamente, le diciotto settimane complessive.

Per il periodo di trattamento non superiore a cinque settimane è stato individuato un iter procedurale semplificato, che consente ai datori di lavoro di accedere ai trattamenti, sia residuali che complessivi, fino a un massimo di quattordici settimane, attraverso l’invio anche di un’unica domanda.

In tutti i casi in cui il datore di lavoro presenti una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, l’istanza dovrà essere corredata da un file excel compilato (cfr Comunicazione Ance del 22 maggio 2020).

Con la procedura “Sistema Unico” possono essere istruite le domande di CIGO con le quali le aziende richiedono le ulteriori cinque settimane, senza allegare la dichiarazione delle “settimane da recuperare”, contenuta nel file excel, avendo già integralmente fruito delle precedenti nove settimane.

Con la procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”, invece, possono essere istruite tutte le tipologie di domande, comprese quelle che hanno in allegato il predetto file o che comportano il superamento dei limiti di fruizione previsti dal D. lgs n. 148/2015.

Con distinta e successiva domanda, ferma restando l’intera fruizione del trattamento di Cigo  o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), le aziende potranno richiedere le ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

In relazione ai termini di presentazione delle domande,  il DL n. 52/20, entrato in vigore il 17 giugno 2020, ha previsto termini stringenti nonché introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, ASO e CIGD.

In particolare, dal combinato disposto dal DL. n. 34/20 e dal DL n. 52/20, le istanze devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, il medesimo decreto stabilisce che, in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio se tale data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.

Per le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine, a pena di decadenza, è il 15 luglio 2020.

 I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento.

Per ciò che concerne la CIG in deroga, Inps evidenzia che è disponibile, dal 18 giugno 2020,  il nuovo applicativo per la richiesta direttamente all’Inps delle 5 settimane ulteriori, rispetto le prime 9 richieste alle Regioni.

In riferimento alle prestazioni a pagamento diretto e anticipo del 40%, sempre dal 18 giugno 2020 è possibile per le aziende presentare le domande, accedendo  al nuovo sistema di pagamento diretto, con la possibilità di anticipo del 40%.

Nel caso in cui le aziende non ritenessero di voler accedere al beneficio dell’anticipazione, dovrà essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia. In automatico la domanda è impostata sulla scelta di anticipazione del 40%; in questo caso dovranno essere forniti i dati per permetterne il pagamento da parte dell’Istituto  – codice fiscale , Iban e ore di Cigo, Assegno ordinario e Cigd.

 In fase di prima applicazione del meccanismo, il pagamento verrà disposto dall’Istituto anche in assenza dell’autorizzazione, al fine di rendere rapida l’erogazione del trattamento nei confronti dei lavoratori.

Per il pagamento diretto, essendo stata ulteriormente modificata  la relativa disciplina  dal D.L. n. 52/20,  il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Inps il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie, con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se successivo.

In sede di prima applicazione, la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del citato modello. Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

 

40624-Messaggio numero 2489 del 17-06-2020.pdfApri
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