È stato pubblicato il D.M. 14 febbraio 2020, il cui allegato A aggiorna cinque regole tecniche verticali recanti disposizioni di prevenzione incendi
È stato pubblicato, sulla G.U. n. 57 del 6 marzo scorso, il D.M. 14 febbraio 2020 “Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”, la cui entrata in vigore è prevista per il 5 aprile prossimo.
L’articolo 1 reca modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
In particolare le citate modifiche sono riportate nell’allegato A, parte integrante del decreto, relativamente alla sezione V – Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
I capitoli V.4 uffici, V.5 attività ricettive turistico – alberghiere, V.6 autorimesse, V.7 attività scolastiche, V.8 attività commerciali contenuti nel summenzionato allegato A, sostituiscono integralmente i corrispondenti capitoli dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
Il decreto dispone che, per le attività relative ad uffici, attività ricettive turistico-alberghiere, autorimesse, attività scolastiche e commerciali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già state progettate sulla base delle precedenti regole tecniche verticali, ovvero alle stesse già conformi, il decreto 14 febbraio non comporta adeguamenti.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.