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A breve la decisone del Consiglio UE sulla proroga dello split payment - Il punto di vista dell’ANCE

Archivio, Fiscalità e incentivi

Proroga dello split payment – A breve la decisione del Consiglio UE

26 Giugno 2020
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E’ attesa nei prossimi giorni la decisione del Consiglio dell’Unione europea che autorizzerà la proroga di ulteriori 3 anni del cd. split payment, in scadenza il prossimo 30 giugno, richiesta dal Governo italiano e con lo stesso ambito di applicazione dell’attuale disposizione, che attribuisce alle P.A., alle società a partecipazione pubblica, nonché ad alcune società quotate il versamento dell’IVA su cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

L’ANCE sta contrastando questa iniziativa con grande fermezza, facendo valere, nelle compenti Sedi istituzionali, le ragioni del settore delle costruzioni fortemente penalizzato da questo meccanismo.

Lo split payment viola, infatti, il principio di neutralità dell’IVA a causa dell’insostenibile ritardo con cui lo Stato italiano eroga i rimborsi, e introduce una deroga alla Direttiva IVA non proporzionata e di portata eccessivamente ampia, sia a livello temporale che per numero di soggetti coinvolti.

La proroga appare ancor più ingiustificata a seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, operante a regime dal 1° gennaio 2019 (ma nei confronti della P.A. introdotto già dal 2014), che si è mostrato un valido strumento antievasione in materia di IVA, con effetti positivi che si attestano nell’ordine di circa 3,5 miliardi di euro[1].

Sotto tale profilo, come si legge anche nella Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio viene, in effetti, riconosciuto che l’attuazione dell’obbligo di fatturazione elettronica «rende possibile il controllo in tempo reale delle singole operazioni e degli importi esatti di IVA che le Pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare sui loro acquisti».

Tuttavia, tale misura, insieme alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per specifici settori (applicabile a regime dal 1° gennaio 2020), non è stata ritenuta sufficiente per il  Governo italiano al fine di escludere un’ulteriore proroga dello split payment.

In merito alla proroga della scissione dei pagamenti, richiesta dal Governo fino al 30 giugno 2023, con una prima comunicazione che risale a dicembre 2019, confermata con un’ulteriore lettera del 27 marzo scorso[2], la Commissione UE ha dato un primo via libera alla nuova applicazione della misura, che dovrà essere approvata definitivamente dal Consiglio dell’UE.

Tuttavia, come si rileva nella Proposta di decisione, la stessa Commissione ritiene che «la piena attuazione del pacchetto di misure antifrode previste dall’Italia dovrebbe porre fine alla necessità di ulteriori deroghe alla direttiva IVA al fine di applicare la scissione dei pagamenti».

Si riportano, di seguito, i punti salienti della proposta di decisione del Consiglio, nella quale si legge, tra l’altro, che:

  • «Nell’ottobre 2018 l’Italia ha presentato una relazione a norma dell’articolo 3, secondo comma, della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio. In base a tale relazione la misura di scissione dei pagamenti introdotta in Italia ha aumentato il gettito dell’IVA e tale aumento è stato più consistente rispetto a quello stimato al momento dell’introduzione della misura. Inoltre la relazione indicava che l’aumento del credito IVA per i fornitori delle società che rientrano nell’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti, derivante dall’attuazione della misura, può essere facilmente controllato e gestito e che la situazione dei rimborsi IVA non era peggiorata.»;
  • «Secondo le autorità italiane non sarebbe tuttavia al momento opportuno eliminare completamente la misura relativa alla scissione dei pagamenti. In base alle loro stime, le misure attuate mediante il pacchetto antifrode riducono a tre mesi il tempo necessario all’amministrazione fiscale per venire a conoscenza dell’esistenza di un potenziale caso di evasione o frode, rispetto ai 18 mesi inizialmente necessari. Tuttavia in assenza della scissione dei pagamenti, il recupero presso gli evasori fiscali o gli autori delle frodi, una volta effettuato il controllo, potrebbe rivelarsi impossibile in caso di insolvenza degli stessi. Il meccanismo di scissione dei pagamenti, in quanto misura ex ante, presenta una maggiore efficacia.»;
  • «Nel caso la misura non venisse prorogata, le società che applicano il meccanismo di scissione dei pagamenti dovrebbero inoltre modificare i loro sistemi di fatturazione per adeguarsi ai cambiamenti. L’amministrazione fiscale dovrebbe applicare analoghi adeguamenti ai propri sistemi. In ragione delle difficoltà che l’Italia sta incontrando a causa della pandemia da Covid-19, non sembra opportuno chiedere in questo momento alle imprese e all’amministrazione fiscale di procedere a tali modifiche.»;
  • «In base alle informazioni trasmesse dall’Italia, la procedura di rimborso è stata accelerata. Le domande di rimborso sono trattate mediamente entro 67 giorni e il tempo medio necessario per il pagamento effettivo al beneficiario è di 7 giorni.» (per un totale di 74 giorni).
    Tale conteggio, come rilevato anche dal Comunicato stampa dell’ANCE diramato nella giornata di ieri, è falsato perché costituisce solo una parte del tempo necessario ad ottenere il rimborso del credito IVA, tenuto conto che la relativa richiesta viene effettuata dalle imprese in media 3 mesi e mezzo dopo l’avvenuta fatturazione;
  • «Data l’estensione dell’ambito di applicazione della deroga e la persistenza delle preoccupazioni delle imprese per quanto riguarda i rimborsi dell’IVA, è importante garantire il necessario controllo nel quadro della deroga e, in particolare, l’impatto della misura sul livello di frode dell’IVA e sulla situazione dei rimborsi dell’IVA per i soggetti passivi che beneficiano della deroga. Pertanto l’Italia è invitata a presentare, diciotto mesi dopo l’entrata in vigore della deroga, una relazione sulla procedura di rimborso dell’IVA con riguardo alla situazione dei fornitori (soggetti passivi) cui si applica la deroga.»;
  • «L’effetto totale dovuto all’applicazione della misura ammonta pertanto a 4,58 miliardi di EUR all’anno.».

 

Si ricorda che tale meccanismo, introdotto dal 1° gennaio 2015, pone in capo alle Pubbliche Amministrazioni e ad alcune tipologie di società ed enti, il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

Le ultime[3] modifiche normative alla disciplina dello split payment sono state apportate D.L. 148/2017[4] (cd. Decreto Fiscale) convertito con modifiche nella legge n.172/2017 che ha riformulato il co.1-bis dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972, estendendo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 30 giugno 2020, l’applicazione dello split payment, anche ad altri soggetti pubblici, ovvero:

  • tutte le pubbliche amministrazioni[5];
  • gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di  servizi  alla persona;
  • le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
  • tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
  • tutte le società controllate, in via diretta o indiretta, dalle amministrazioni pubbliche, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni o da enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e da fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche (e le società da queste stesse controllate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70);
  • le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto[6].

In appositi elenchi del MEF, pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze, sono consultabili, tramite l’inserimento del codice fiscale, i cd. soggetti split, ossia i soggetti pubblici coinvolti nell’applicazione del meccanismo.

In ogni caso, sta proseguendo l’azione dell’ANCE a contrasto del nuovo split payment, anche attraverso testimonianze dirette delle imprese che, nell’ambito dei lavori pubblici, sono assoggettate al meccanismo.

L’obiettivo è quello di comporre un quadro, più ampio ed esatto possibile, dell’effettiva lunghezza dei tempi in cui lo Stato italiano eroga i rimborsi dei crediti IVA. A questo scopo, è essenziale il contributo della rete associativa, mediante la promozione e la diffusione di un’indagine rapida che l’ANCE sta per avviare.

 


[1] Cfr. ANCE “L’E-fattura riduce il tax gap e contrasta l’evasione fiscale, così l’Agenzia delle Entrate alla Camera” –  ID n.40706 del 25 giugno 2020.

[2] In quest’ultima comunicazione, veniva chiesto alla Commissione UE che l’ambito soggettivo di applicazione della misura fosse identico a quello dello split già in vigore.

[3] Per quanto riguarda le precedenti modifiche si ricorda, tra l’altro, che il D.L. 50/2017 (cd. Manovra correttiva 2017) convertito con modifiche nella legge 96/2017 ha prorogato sino al 2020 l’operatività del meccanismo, originariamente fissato dall’Unione europea fino al 31 dicembre 2017e ha operato un’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione per le fatture di cessioni di beni e prestazioni di servizi emesse a partire dal 1 luglio 2017.

[4] Cfr. ANCE “Decreto Fiscale – Pubblicata la conversione in legge del DL 148/2017” – ID N.  30757  del  06  dicembre 2017.

[5] Viene riscritto l’art.17-ter del DPR 633/1972 che, nel confermare l’applicabilità dello “split payment” agli Enti pubblici, fa riferimento all’art.1, co.2, della legge 196/2009.

[6] Si segnala che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. Cfr. lett. lettera d), del comma 1-bis, dell’art. 17-ter del DPR 633/72.

40728-Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio.pdfApri
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