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Approvata, tra l’altro, la proroga fino al 15 ottobre 2020 dello stato d’emergenza nonché il DL sulla proroga di alcune misure urgenti connesse allo stato di emergenza. Approvato, inoltre, il DDL europea 2019-2020.

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Consiglio dei Ministri n. 59 del 29 luglio 2020

30 Luglio 2020
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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 59 del 29 luglio u.s.  ha approvato, tra l’altro, 

 

– il  DL recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 ”  che  proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono  di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.

Il decreto, inoltre, interviene per la proroga dei termini di talune specifiche misure (v. allegato), tra le quali la disciplina relativa al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19; in tema di lavoro agile; per l’edilizia scolastica.

Si prevede  la cessazione al 31 luglio degli altri termini connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, previsti da disposizioni diverse da quelle specificamente richiamate nel decreto.

Restano, altresì,  in vigore fino all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020.

 

Il Consiglio dei Ministri  ha, altresì, deliberato la proroga, fino al 15 ottobre 2020, dello stato d’emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

 

Ha, inoltre, approvato:

-il DDL recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – legge europea 2019-2020”.

Il disegno di legge interviene con misure necessarie per l’adeguamento della normativa italiana agli obblighi imposti dall’UE in materia di libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi; libertà, sicurezza e giustizia; fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni; affari economici e monetari; sanità; protezione dei consumatori; ambiente ed energia.

Il testo dispone:

–l’attuazione di dodici regolamenti (tra cui: il 2018/815 della Commissione sulle norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione; il 2017/2394 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori; il 2017/1954, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi; il 2016/1953, relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; il 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti; il 428/2009 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso; il 2271/96 del Consiglio relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti);

?il recepimento di due direttive del 2019 (la n. 68, sulle specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali la n. 69, sulle specifiche tecniche relative alle armi d’allarme o da segnalazione);

?la modifica delle norme già in vigore, in modo da garantire la corretta attuazione di cinque direttive già recepite nell’ordinamento nazionale (la 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali; la 2013/55/UE, sul riconoscimento delle qualifiche professionali; la 2013/34/UE, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese; la 2004/28/CE, sul codice comunitario relativo ai medicinali veterinari; la 2003/109/CE, del Consiglio, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo) e del regolamento n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno.

Inoltre, il disegno di legge mira ad agevolare la chiusura di otto procedure d’infrazione a carico dell’Italia, di un caso EU Pilot e di due casi ARES, nonché a garantire la corretta attuazione della sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17, in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale e a recepire la rettifica della direttiva 2012/12/UE, in materia di etichettatura dei succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana;

 

-il Dlgs di “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2914 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale”.

Il regolamento introduce uno strumento giuridico, vincolante e direttamente applicabile in virtù di una nuova procedura unitaria, che consente, in casi transnazionali, di procedere in modo rapido e senza preavviso, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell’Unione.

 

Il Consiglio dei Ministri ha poi approvato, in esame definitivo, lo schema di Dlgs recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Il decreto, oltre a recepire nel nostro ordinamento la direttiva, provvede a riordinare e armonizzare la normativa di settore, assicurando il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla medesima direttiva.

Tra le novità, nell’ottica di una più ampia tutela dei lavoratori esposti a fattori di rischio, la direttiva prevede tra l’altro che il responsabile della sorveglianza sanitaria possa richiedere che la sorveglianza prosegua anche dopo l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore e, inoltre che informi il lavoratore stesso riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa come avviene già oggi per l’esposizione all’amianto.

La sorveglianza sanitaria in corso del rapporto di lavoro resta a carico del datore di lavoro, mentre gli accertamenti sanitari riferiti ad un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resteranno a carico del servizio sanitario nazionale.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e dalle competenti Commissioni parlamentari.

 

 

Il Consiglio dei Ministri ha, infine, esaminato alcune leggi regionali  deliberando di impugnare, in particolare, le seguenti:

–la legge della Regione Sardegna n. 18 del 24/06/2020, recante “Inquadramento del personale dell’Agenzia FoReSTAS nel CCRL”, in quanto l’articolo 1, riguardante l’inquadramento giuridico e il trattamento economico del personale, eccede dalle competenze statutarie attribuite alla Regione dall’articolo 3 dello Statuto speciale (legge costituzionale n. 3/1948) e invade la competenza riservata alla legislazione statale in materia di ordinamento civile, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

-.la legge della Regione Veneto n. 23 del 23/06/2020, recante “Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale”, in quanto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11 e 12,  riguardanti la disciplina  della costruzione, l’esercizio e la vigilanza delle opere di sbarramento, quali argini, dighe e traverse e relativi bacini di accumulo e le relative sanzioni,  risultano in contrasto con  i principi fondamentali in materia di governo del territorio, riservati allo Stato dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione,  invadendo altresì la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale e di tutela dell’ambiente e del paesaggio, di cui all’articolo 117 , secondo comma, lettere l)  ed  s), della Costituzione;

 

nonché di non impugnare, tra le altre, le seguenti:

 

-la legge della Regione Campania n. 12 del 24/06/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità)”;

-la legge della Regione Campania n. 14 del 24/06/2020, recante “Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore”;

-la legge della Regione Lazio n. 4 del 24/06/2020, recante “Disciplina dell’iniziativa legislativa popolare e degli enti locali nonché dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo”;

-la legge della Regione Toscana n. 41 del 22/06/2020, recante “Emergenza COVID-19. Istituzione del fondo speciale regionale per il comparto TPL “Fondo COVID-19 TPL”. Disposizioni per il versamento dei contributi di estrazione di cui alla l.r. 35/2015”;

-la legge della Regione Toscana n. 45 del 25/06/2020, recante “Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività”;

-la legge della Regione Calabria n. 7 del 30/06/2020, recante “Proroga del termine di adeguamento. Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all’articolo 23 della l.r. 15/2013”;

-la legge della Regione Calabria n. 8 del 30/06/2020, recante “Proroga termini. Modifiche all’articolo 2-bis della l.r. 18/2013”;

-la legge della Regione Piemonte n. 14 del 30/06/2020, recante “Misure per il commercio a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid”;

-la legge della Regione Toscana n. 47 del 29/06/2020, recante “Adeguamento di termini previsti dal sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r.71/2017”;

-la legge della Regione Toscana n. 48 del 29/06/2020, recante “Disposizioni relative alle strutture soggette ad autorizzazione ed alle politiche per le famiglie. Modifica alla l.r. 41/2005”.

-la legge della Regione Calabria n. 14 del 02/07/2020 , recante “Materia funeraria e di polizia mortuaria, modifiche alla legge regionale 48/2019 e abrogazione della legge regionale 50/2019”;

-la legge della Regione Marche n.27 del 02/07/2020, recante: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 “Istituzione della rete escursionistica della regione Marche” come modificata dalla legge regionale 5 marzo 2020, n. 10 e alla legge regionale 22 aprile 2020, n. 14 “Incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.

 

Il Consiglio dei Ministri  ha, altresì, deliberato la proroga, fino al 15 ottobre 2020, dello stato d’emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

 

 

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