Dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 4 del D.Lgs n. 23/2015 sulle tutele crescenti
Si informa che, con l’allegato comunicato stampa del 25 giugno scorso, la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di costituzionalità sollevate dai Tribunali di Bari e di Roma in merito ai criteri di determinazione dell’indennità da corrispondere nel caso di licenziamento viziato solo dal punto di vista formale e procedurale, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015.
In attesa del deposito della sentenza, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, l’ufficio stampa della Corte costituzionale ha fatto sapere che è stato dichiarato incostituzionale il seguente inciso relativo all’indennità suddetta: “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.
Ciò in quanto viene fissato un criterio rigido e automatico, legato esclusivamente all’anzianità di servizio.
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