Crediti di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per le spese di sanificazione e di acquisto di dispositivi di protezione - l’AdE approva il modello per la comunicazione delle spese e fornisce chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per utilizzare e cedere i crediti d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro recentemente introdotti dal cd. Decreto Rilancio. Su entrambi i crediti, inoltre, l’amministrazione finanziaria ha fornito i primi chiarimenti interpretativi con un apposito documento di prassi.
In particolare, con il Provvedimento Prot. n. 259854/2020 del 10 luglio 2020 è stato approvato il modello (le relative Istruzioni; le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica della comunicazione e l’elenco delle attività ammesse a fruire del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro) per comunicare le spese ammissibili ai crediti di imposta che dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia.
Mentre, con la Circolare 20 del 10 luglio 2020 sono stati forniti alcuni chiarimenti a livello interpretativo.
Circolare 20 del 10 luglio 2020
Sono agevolati interventi di natura edilizia necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, e per l’acquisto di arredi di sicurezza, e anche investimenti in attività innovative, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le associazioni, le fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
In merito a tal beneficio la Circolare 20/E ha precisato, tra l’altro, che:
Beneficiari sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché in favore tutti gli altri enti di natura privata (ad esempio, fondazioni, associazioni, enti non commerciali, enti del Terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di categoria, strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale).
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
In particolare, per quanto riguarda questo beneficio, la Circolare 20/E ha precisato che:
Provvedimento 259854/2020 del 10 luglio 2020 in merito alle modalità di fruizione dei crediti.
Per quanto riguarda le modalità di fruizione dei suddetti crediti, il Provvedimento ha approvato il modello di “Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” con cui i beneficiari devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute sino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, sino al 31 dicembre 2020.
La comunicazione va inviata all’Agenzia telematicamente tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’agenzia oppure usufruendo dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Nell’arco di 5 giorni l’Agenzia rilascia una ricevuta attestante la presa in carico o il rigetto motivato della richiesta. Nella stessa comunicazione possono essere indicate le spese inerenti i due diversi benefici.
La comunicazione va effettuata nei seguenti termini:
Nel corso dei periodi sopra indicati è possibile sia inviare una nuova comunicazione in sostituzione integrale della precedente, sia la rinuncia integrale del credito d’imposta precedentemente comunicato.
In particolare, solo per quanto concerne il credito di imposta per la sanificazione (art.125) che prevede il limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, viene precisato che l’ammontare massimo del credito di imposta effettivamente fruibile dal beneficiario, sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per una percentuale che sarà comunicata dall’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 11 settembre.
La percentuale deriverà dal rapporto tra i 200 milioni di euro e l’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
Il Provvedimento stabilisce anche le modalità per la cessione di entrambi i crediti, possibile per i beneficiari sino al 31 dicembre 2021.
La comunicazione della cessione di cui al punto precedente avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e va effettuata:
[1] In corso di conversione DDL 1874/S. Cfr. ANCE “DL 34/2020 – cd. DL Rilancio – L’ANCE illustra le misure fiscali” – ID N. 40374 del 03 giugno 2020 e “Decreto Rilancio – Passaggio al Senato – Le novità per il Superbonus” – ID N. 40909 del 10 luglio 2020.
[2] Cfr. art. 122, comma 2, lett. c, del DL 34/2020 in corso di conversione (DDL 1874/S).
[3] Cfr. art. 122, comma 2, lett. d) del DL 34/2020 in corso di conversione (DDL 1874/S).
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