Approvato nell’iter di conversione in legge del decreto rilancio un emendamento che modifica i limiti quantitativi per il deposito dei rifiuti
La Commissione Bilancio della Camera dei Deputati – durante l’esame per la conversione in legge del d.l. 34/2020 (cd. decreto rilancio) – ha approvato un emendamento con il quale viene disposta l’abrogazione dei limiti quantitativi per il deposito dei rifiuti di cui all’art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) come modificati dal recente d.l. 18/20. L’emendamento, se confermato, ripristina i parametri precedentemente in vigore (Atto C/2500).
Si evidenzia che si tratta, per il momento, di modifiche non ancora definitive, in quanto l’iter per la conversione in legge del decreto rilancio non è ancora concluso: dopo l’esame da parte della Commissione Bilancio il provvedimento, infatti, dovrà essere approvato anche dall’Aula della Camera dei Deputati e successivamente trasmesso al Senato della Repubblica.
La complessità della disciplina ambientale richiede, a fronte di questa possibile modifica, la massima attenzione e cautela relativamente alla gestione del deposito temporaneo dei rifiuti sia in termini quantitativi sia di periodo massimo per il conferimento ad impianto di recupero o smaltimento.
L’emendamento approvato prevede la soppressione l’art. 113 bis del d.l. 18/2020 che consente di effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti fino ad un quantitativo massimo di 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, rispetto ai precedenti 30 mc (di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi). Tale norma aveva aumentato da 12 a 18 mesi il limite temporale massimo della durata del deposito che ora potrebbe ritornare alla durata di 12 mesi.
Sul piano pratico è quindi consigliabile di valutare attentamente la situazione dei propri depositi temporanei di rifiuti rendendoli conformi alle modifiche che saranno introdotte, possibilmente in data anteriore alla sua entrata in vigore (ossia la legge di conversione del d.l. 34/2020).
Nella verifica occorrerà tenere presenti anche gli eventuali provvedimenti regionali emanati per l’emergenza COVID 19 ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs 152/06 che possono avere previsto regole ulteriori, valide sino alla scadenza dei citati provvedimenti regionali (vedi dossier ANCE 10 giugno 2020 n. 40481).
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