Inizia al Senato, la seconda e definitiva lettura, del DL 34/2020 “Rilancio”. Numerose le novità del testo approvato con la fiducia dalla Camera.
E’ giunto al Senato, per la seconda e definitiva lettura, il Dl 34/2020, contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (DDL 1874/S), approvato dalla Camera in prima lettura con la questione di fiducia. Il testo, vista l’imminente scadenza del 18 luglio p.v, si presenta sostanzialmente “blindato”.
Nel corso dell’iter sono state approvate numerose modifiche al testo del Governo alcune delle quali di interesse ANCE e riscritti e/o modificati, in particolare, gli artt. 119 (superbonus) e 121 (cessione o sconto in luogo delle detrazioni) del testo.
E’ stato, altresì, modificato l’articolo 379, comma 3 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di cui al Dlgs 14/2019) con la proroga – auspicata da ANCE – alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021 del termine per la nomina del revisore o degli organi di controllo e per l’adeguamento di statuto e atto costitutivo per società a responsabilità limitata e delle società cooperative.
E’ stato riscritto l’art. 119 del testo sul superbonus. In particolare, con riferimento alla detrazione del 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, viene introdotto un decalage sui massimali di spesa per gli interventi di coibentazione in relazione al numero delle unità che compongono l’edificio nonché su impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda. Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento.
Per le persone fisiche le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari. Le norme non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.
Viene modificato l’art. 121 del testo che consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.
Al riguardo, è stato in particolare precisato: che il credito di imposta è di importo pari alla
detrazione spettante e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti; che, nel caso di trasformazione in crediti di imposta, non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro; che per l’esercizio dell’opzione è possibile avvalersi dei soggetti che possono presentare le dichiarazioni in via telematica.
E’ stata introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
Sono stati precisati gli interventi per cui spetta l’agevolazione nel caso di restauro delle facciate.
(Per approfondimenti sulle modifiche apportate agli artt. 119 e 121 vedi notizia di fiscalità)
E’, altresì, confluito nel testo – con uno specifico emendamento del Governo – il contenuto del DL 52/2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. Conseguentemente il predetto Dl viene abrogato e vengono contestualmente mantenuti validi gli atti e i provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.
In particolare, viene disposto che coloro che abbiano fruito integralmente delle prime quattordici settimane dei trattamenti ordinari di integrazione salariale e di assegno ordinario – concessi a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 – possono chiedere le ulteriori quattro settimane, limitatamente ad una quota delle risorse ad esse relative, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
Viene, inoltre, disposta una revisione della disciplina dei termini temporali per la presentazione delle relative domande, attribuendo agli stessi natura decadenziale, nonché di altri termini relativi ai casi in cui la medesima prestazione sia erogata mediante pagamento diretto da parte dell’INPS.
Viene, altresì, introdotta una procedura per la ripresentazione delle domande in caso di errori.
Sono state, inoltre, approvate numerose ulteriori proposte in materia di infrastrutture ed investimenti; economico-finanziaria; fiscale; lavoro; enti territoriali; coesione territoriale e mezzogiorno; ambiente ed energia (v. allegato)
Nel corso dell’esame in Aula sono stati, altresì, accolti alcuni ordini del giorno che nel senso auspicata da ANCE impegnano il Governo:
-a valutare l’opportunità di stanziare idonee risorse economiche per innalzare all’80 per cento, fino al 31 dicembre 2022, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo di garanzia per la Prima Casa per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80 per cento;
-a prevedere, anche temporaneamente, l’esenzione dal pagamento dell’IVA per l’acquisto delle prime case dalle imprese costruttrici per agevolare il rilancio del settore dell’edilizia e immobiliare.
9/2500-AR/65 (On. Maschio del Gruppo FdI) (Nuova formulazione)
-a valutare la possibilità di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, i benefici, di cui all’articolo 119 del provvedimento in esame, anche agli alberghi presenti sul territorio nazionale, al fine di sostenere le imprese di un settore chiave ed anticiclico delle nostra economia come quello turistico, promuovere ulteriormente il risparmio energetico e la green economy, incentivare la riqualificazione antisismica degli edifici privati e consolidare il patrimonio delle imprese ricettive del Paese e differenziare l’offerta.
9/2500-AR/90 (primo firmatario On. Nardi del Gruppo PD)
-a garantire che le modalità attuative del presente decreto siano licenziate nei tempi più brevi, per scongiurare ulteriori blocchi nella operatività del settore dell’edilizia; a vigilare affinché sia garantita la possibilità per le piccole e medie imprese di effettuare direttamente gli interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 119 senza alcun obbligo di aderire a futuri consorzi di scopo nel rispetto della libera concorrenza e a garanzia della pluralità del mercato.
9/2500-AR/34 (On. Meloni del Gruppo FdI)
-a valutare l’opportunità, con successivi provvedimenti di carattere legislativo, di:
– estendere al 30 giugno 2022 il termine per fruire da parte dei condomìni dell’agevolazione fiscale di riqualificazione energetica,
– estendere la detrazione di cui all’articolo 119 sopra richiamato alla categoria A1, tenuto conto che molte delle unità immobiliari appartenenti alla stessa hanno perso nel corso degli anni i requisiti per appartenervi: la revisione del classamento delle unità immobiliari non è, infatti, mai stata effettuata e permangano, dunque, negli atti catastali situazioni di censimento catastale risalenti ad accertamenti del 1939, ancorché il nuovo catasto edilizio urbano sia entrato in conservazione l’1 gennaio 1962, con tutte le incoerenze possibili.
9/2500-AR/102 (primo firmatario On. Acquaroli del Gruppo FdI)
-a valutare l’opportunità di ampliare, migliorare e semplificare la piattaforma di cessione dei crediti già esistente presso l’Agenzia delle Entrate, collegata ai cassetti fiscali del servizio Entratel – Fisconline, al fine di facilitare e incentivare la cessione, parziale o totale, dei crediti di imposta di cui agli articolo 121 e 122 a tutte le persone fisiche e giuridiche residenti, anche attraverso la previsione di conti correnti fiscali intestati a cittadini e imprese residenti in Italia, nonché l’emissione di una carta elettronica fiscale con la quale effettuare i trasferimenti tra i suddetti conti per mezzo degli usuali strumenti POS.
9/2500-AR/145 (primo firmatario On. Cabras del Gruppo M5S)
-a valutare l’opportunità di adottare, sulla base di quanto esposto in premessa, con provvedimenti successivi, anche legislativi, misure adeguate ad estendere anche al sistema delle imprese l’abolizione del meccanismo dello split payment, al fine di sanare lo squilibrio finanziario sofferto dalle imprese fornitrici della P.A.
9/2500-AR/225 (primo firmatario On. Scerra del Gruppo M5S)
Numerosi ordini del giorno accolti, oltre quelli evidenziati, impegnano il Governo ad estendere la detrazione del 110 per cento anche alle spese sostenute dopo il 2021.
Per i precedenti si veda la notizia “In Evidenza” del 10 luglio u.s.
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