Nei pareri chiesto, tra l’altro, di prevedere una sezione speciale nell'albo dei gestori della crisi di impresa per iscrivere esperti destinati a svolgere il ruolo di componente del collegio designato dalle associazioni di categoria. Accolta nel DL rilancio la proposta ANCE di proroga del termine per la nomina degli organi di controllo per s.r.l.
Le Commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno concluso, con l’espressione del parere al Governo, l’esame dello Schema di D.Lgs recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (Atto 175 (Relatori alla Camera On. Bazoli del Gruppo parlamentare PD, al Senato Grazia D’Angelo, del Gruppo parlamentare M5S).
In particolare, la Commissione Giustizia della Camera ha svolto un ciclo di audizioni preliminari sul testo per approfondirne i contenuti, cui ha partecipato anche l’ANCE il 16 giugno u.s. (si veda al riguardo la notizia di “Interventi” del 16 giugno u.s.).
Al riguardo, la proposta ANCE di proroga del termine per la nomina degli organi di controllo per le s.r.l. è stata accolta in sede di conversione del DL 34/2020 “Rilancio” (si veda al riguardo la notizia di Fiscalità del 1° luglio u.s.). Nello specifico, viene modificato l’articolo 379, comma 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di cui al Dlgs 14/2019) prorogando alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021 il termine per la nomina del revisore o degli organi di controllo e per l’adeguamento di statuto e atto costitutivo per società a responsabilità limitata e delle società cooperative.
Tra le osservazioni del parere accolto dalla Camera si evidenziano tra l’altro le seguenti:
–all’articolo 356 del codice, valuti il Governo l’opportunità di prevedere una sezione speciale nell’albo dei gestori della crisi di impresa in cui possano essere iscritti esperti destinati a svolgere il ruolo di componente del collegio designato dalle associazioni di categoria (cosiddetto componente «amico»), pur non in possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell’articolo 358;
–all’articolo 15 del codice, valuti il Governo l’opportunità di prevedere che l’obbligo di segnalazione all’OCRI dei creditori qualificati, e segnatamente dell’Agenzia delle Entrate, venga meno non soltanto nel caso di adempimento integrale del debito o di regolarizzazione della rateazione di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, ma anche quando, nei termini concessi, sia stata richiesta o altrimenti regolarizzata la rateizzazione del debito prevista ai sensi della normativa vigente, in particolare dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
–all’articolo 41 del decreto, valuti il Governo l’opportunità di modificare la data di entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per le piccole imprese, fissata al 15 febbraio 2021, per renderla compatibile con la data di entrata in vigore del codice, rinviata al 1o settembre 2021 dall’articolo 5 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
–all’articolo 41 del codice, valuti il Governo l’opportunità di introdurre un termine di decadenza per la proposizione dell’eccezione di incompetenza nonché della eventuale domanda di accesso al concordato o di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del debitore;
– all’articolo 84 del codice, valuti il Governo l’opportunità di integrare il comma 3, introducendovi una ulteriore previsione di presunzione relativa di sussistenza della prevalenza, quando la maggior parte dei flussi derivanti da dismissioni di carattere liquidatorio viene destinata al servizio della continuità aziendale, nonché trasformando in presunzione relativa anche il requisito occupazionale già previsto;
–al medesimo articolo 84 del codice, valuti il Governo l’opportunità di precisare che la base di calcolo della maggiorazione del 10 per cento dei crediti chirografari, di cui al comma 4, necessaria per dare luogo alla procedura di concordato liquidatorio è costituita dal quantum ricavato nell’alternativa della liquidazione giudiziale, e non dal loro importo capitale;
–alla fine della Sezione III del Capo III che interviene in materia di effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo, valuti il Governo l’opportunità di introdurre il nuovo articolo 102 bis, che consenta di considerare i crediti prededucibili erogati dagli istituti di credito equivalenti sotto il profilo contabile a quelli erogati in bonis;
– all’articolo 213 del codice, valuti il Governo l’opportunità di prevedere, al comma 5, come limite di durata per il completamento della liquidazione dell’attivo il termine di 2 anni anziché 5, con possibilità di proroga che deve essere concessa dal giudice delegato solo a fronte di motivata e giustificata richiesta del curatore;
–all’articolo 230 del codice, valuti il Governo l’opportunità di modificare il comma 2, prevedendo che la cessione del credito possa essere comunicata e notificata alla procedura anche con modalità alternative all’autentica notarile delle firme, in particolare attraverso gli strumenti tecnologici oggi a disposizione per certificare identità e data certa come la posta elettronica certificata e la firma digitale, al fine di velocizzare i cambi di titolarità dei crediti;
– all’articolo 368 del codice, valuti il Governo l’opportunità di intervenire, estendendo ai casi di trasferimento d’azienda riguardanti imprese in procedura di liquidazione o concordato preventivo liquidatorio, la disciplina in tema di rapporti di lavoro prevista per la procedura di amministrazione straordinaria dall’articolo 47, comma 5-ter, della legge n. 428 del 1990.
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Tra le osservazioni del parere approvato dal Senato, oltre quelle analoghe alla Camera, si evidenziano, tra l’altro, la seguente:
-all’articolo 41 del decreto, valuti il Governo l’opportunità di modificare i commi 2 e 3, conservando negli articoli 2380-bis, primo comma, e 2409-novies, primo comma, del codice civile la previsione per cui la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori.
Nel corso del dibattito in Commissione Giustizia del Senato è stato auspicato il recepimento – nel senso rilevato da ANCE – di alcune proposte illustrate nel corso delle audizioni attinenti alle tematiche della la distinzione tra insolvenza in buona fede e negligenza grave degli amministratori, della continuità aziendale nei concordati preventivi (anche alla luce della disciplina appaltistica), dei crediti nelle crisi dei raggruppamenti temporanei di impresa, della liquidazione giudiziale e contratti pubblici.
Il testo tornerà ora in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
Parere approvato dal Senato
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